"Modificazione ed integrazioni alla L. R. 12 ottobre 1978, n. 63 : 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste '."
(B.U. 22 giugno 1994, n. 25)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 sono aggiunti, dopo il comma 4, i seguenti commi: "
cooperative agricole e loro consorzi, a larga base associativa, di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;
e/o Associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione.
".
I contributi sui prestiti di conduzione di cui al comma 1 possono essere estesi alle società di capitali operanti nel settore agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da:
a)
b)
La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 giugno 1994
Gian Paolo Brizio