La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "di servizi socio sanitari ed educativi " sono state sostituite dalle parole "dei servizi alla persona" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[2] La rubrica dell' articolo 2 è stata sostituita ad opera dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[3] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[4] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "socio sanitari educativi" sono state sostituite dalle parole "alla persona" ad opera del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[5] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[6] Il comma 2 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[7] Il comma 2 quater dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[8] Il comma 2 quinquies dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[9] Nel comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole "ai benefici previsti dalla legge." sono state aggiunte le parole "L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività. " ad opera del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[10] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[11] Nel comma 6 dell'articolo 2 la parola "gennaio" è stata sostituita dalle parola "marzo" ad opera del comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[12] La ribrica dell'articolo 3 le parole è stata sostituita ad opera dal comma 4 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[13] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 19 del 2018.
[14] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[15] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione" sono state sostituite dalle parole "alla Camera di Commercio, alla Direzione provinciale del lavoro" ad opera del comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[16] Nel comma 1 dell'articolo 4 la parola "Regione" è stata sostituita dalla parola "provincia" ad opera del comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[17] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola "Statuto" sono state aggiunte le parole "della sede legale e della sede amministrativa;" ad opera del comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 30 del 2009.
[18] Nel comma 2 dell'articolo 4 la parola "Regione" è stata sostituita dalla parola "provincia" ad opera del comma 8 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[19] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale: " sono state sostituite dalle parole "La cancellazione è disposta dalla provincia con provvedimento motivato " ad opera del comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[20] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[21] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "La Regione prevede" sono state sostituite dalle parole "la Regione e le province prevedono" ad opera del comma 11 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[22] La lettera a del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita del comma 12 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[23] Nella lettera c del comma 1 dell'articolo 8 le parole "e dalle province" sono state aggiunte ad opera del comma 13 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[24] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 14 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[25] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è stata sostituita dal comma 15 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[26] Nel comma 3 dell'articolo 14 le parole "detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000." sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 del 2012.
[27] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "Finpiemonte S.p.A" sono state sostituite dalle parole "il soggetto gestore" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 del 2012.
[28] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dal comma 17 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[29] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2012.
[30] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 del 2012.
[31] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 18 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[32] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 19 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.
[33] Il comma 2 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.
[34] Il comma 2 ter dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.
[35] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 76 del 1996.
[36] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 del 2012.
[37] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 del 2024.
[38] L'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 del 2012.