Legge regionale n. 18 del 09 giugno 1994  ( Versione vigente )
"Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali '."
(B.U. 15 giugno 1994, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell' articolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381 , riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ovvero con lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate.
2. 
La presente legge disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi, nonchè definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2.[1] 
(Albo regionale e sezioni provinciali)
1. 
Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall' articolo 115 della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001 .
[2]
2. 
L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) 
sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
b) 
sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) 
sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all' articolo 8 della legge n. 381/91 .
3. 
L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonchè per accedere ai benefici previsti dalla legge.
4. 
Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell' articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.
5. 
Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , nonchè le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.
[3]
6. 
L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.
Art. 3.[4] 
(Iscrizione alle sezioni provinciali)
1. 
I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
2. 
(...)
[5]
3. 
Il provvedimento di iscrizione è notificato al richedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
[6]
4. 
Le cooperative iscritte all'albo di cui all'articolo 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 .
Art. 4. 
(Adempimenti successivi all'iscrizione)
1. 
Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2 della legge, comunicano alla provincia, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:
[7]
a) 
la messa in liquidazione o lo scioglimento della società;
b) 
le variazioni dello Statuto ;
c) 
le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell' articolo 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all' articolo 8 della legge n. 381/91 ;
d) 
nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all' articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91 , concernente i lavoratori svantaggiati.
2. 
Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo trasmettono alla provincia:
[8]
a) 
la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;
b) 
copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) 
una nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.
3. 
Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
Art. 5. 
(Revoca dell'iscrizione all'albo)
1. 
La cancellazione è disposta dalla provincia con provvedimento motivato:
[9]
a) 
quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;
b) 
in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui all'articolo 4 e qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di 30 giorni;
c) 
qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino inattivi da più di 24 mesi o a seguito delle risultanze delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
d) 
quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 381/91 .
2. 
Si procede, altresì, alla cancellazione dall'albo, qualora il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti all' articolo 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. Analoga procedura si segue per i consorzi nei quali si sia verificata la variazione della compagine sociale prescritta per legge.
3. 
Il provvedimento di cancellazione è comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonchè agli altri enti individuati al comma 3 dell'articolo 3 della legge ed è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
[10]
Art. 6. 
(Effetti della cancellazione)
1. 
Qualora una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dall'albo di cui all'articolo 2 le convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facoltà, da parte dell'Amministrazione interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale.
2. 
La cancellazione dall'albo comporta, altresì, la revoca dei benefici previsti dalla presente legge.
3. 
Una cooperativa cancellata dall'albo regionale non potrà presentare domanda per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla cancellazione.
Titolo II. 
RACCORDO CON LE ATTIVITÀ SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, EDUCATIVE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 7. 
(Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative)
1. 
Nell'ambito degli atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e democrazia che la caratterizzano.
Art. 8. 
(Raccordo con le attività di formazione professionale)
1. 
Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione e le province prevedono strumenti volti a favorire:
[11]
a) 
la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
[12]
b) 
lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
c) 
autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e dalle province e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in materia.
[13]
Art. 9. 
(Raccordo con le politiche attive del lavoro)
1. 
Nell'ambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.
Titolo III. 
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 10. 
(Convenzioni)
1. 
Per la disciplina dei rapporti fra gli enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per:
a) 
la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;
b) 
la fornitura di beni e servizi di cui all' articolo 5 della legge n. 381/91 .
2. 
Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.
3. 
L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, è definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore.
4. 
Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
5. 
Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.
6. 
Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 11. 
(Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui all'articolo 2)
1. 
Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A di cui all'articolo 2 dell'albo, prevedono:
a) 
l'attività convenzionale e le modalità di svolgimento della stessa;
b) 
l'indicazione della durata della convenzione, nonchè il regime delle proroghe;
c) 
il regime delle reciproche inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
d) 
il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità, e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
e) 
l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;
f) 
il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all' articolo 2 della legge n. 381/91 ;
g) 
l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;
h) 
la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) 
le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
l) 
l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;
m) 
le modalità di raccordo con gli uffici competenti;
n) 
nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa.
Art. 12. 
(Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali)
1. 
Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 11, nelle gare per l'affidamento di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. È, in ogni caso, da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.
Art. 13. 
(Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'articolo 2)
1. 
Per il perseguimento delle finalità indicate all' articolo 5 della legge n. 381/91 , gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. 
Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto all'articolo 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.
3. 
Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.
4. 
Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:
a) 
la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
b) 
la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
c) 
il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
5. 
Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.
6. 
I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.
Titolo IV. 
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 14. 
(Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo)
1. 
Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attività alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.
[14]
2. 
Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra l'altro:
a) 
gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, così come definita dall' articolo 4 della l. 381/1991
[15]
b) 
le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;
c) 
un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta rimunerazione del lavoro.
3. 
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo, le province possono concedere un contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000.
[16]
Art. 15. 
(Fondo di garanzia)
1. 
Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A. una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
2. 
(...)
[17]
Art. 16.[18] 
(Finanziamenti a tasso agevolato)
1. 
La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.
2. 
Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attività di impresa.
3. 
Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unità lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21.
Art. 17.[19] 
(Costituzione di un fondo di rotazione)
1. 
Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.
Art. 18.[20] 
(...)
Art. 19. 
(Interventi regionali per l'inserimento e la continuità lavorativa delle persone svantaggiate)
1. 
Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della l. 381/1991 , le province intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[21]
2. 
Sono, altresì, ammesse a fruire dei benefici di cui al comma 1, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone considerate svantaggiate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle categorie previste dall' articolo 4 della legge n. 381/91 .
2 bis. 
Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:
[22]
a) 
detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;
b) 
detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
2 ter. 
Il contributo di cui al comma 2 bis può essere concesso, per un massimo di due anni, a partire dall'instaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[23]
Art. 20. 
(Divieto di cumulo dei benefici)
1. 
I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.
1 bis. 
I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui all'articolo 14 nè con le spese di avviamento riconosciute all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di sviluppo.
[24]
Art. 21. 
(Delibera per l'esame delle domande e la concessione dei contributi)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la conferenza di cui all'articolo 22, approva una delibera intesa a definire le modalità applicative in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV, stabilendo in particolare:
a) 
le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) 
le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative al fine dell'ammissione ai benefici della presente legge;
b bis) 
i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 16 nonchè il tasso di interesse da applicarsi ai fondi regionali
[25]
c) 
eventuali priorità per l'accoglimento delle domande.
2. 
Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
Titolo V. 
Art. 22. 
(Conferenza regionale della cooperazione sociale)
1. 
L'Assessore regionale all'Assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati:
a) 
rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute;
b) 
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
c) 
rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;
d) 
il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
d bis) 
un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale.
[26]
2. 
Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori.
3. 
La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento:
a) 
ai piani e programmi di settore;
b) 
all'andamento delle convenzioni;
c) 
agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.
4. 
La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.
Art. 23. 
(Pareri ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577)
1. 
Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, è il Presidente della Giunta regionale l'organo competente ad esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dell'articolo 6 della legge n. 381/91 .
Art. 24. 
(Norma transitoria)
1. 
Per sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale n. 48/89 , produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 2.
2. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le cooperative iscritte al registro regionale di cui all' articolo 5 della citata legge regionale n. 48/89 , inoltrano istanza al Presidente della Giunta regionale, per essere iscritte all'albo regionale. Nella domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione, accertato il possesso dei requisiti, decreta l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego.
4. 
I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari indicati al comma 3 dell'articolo 3.
Art. 25. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la dotazione che sarà definita in sede di variazione del bilancio dell'anno 1994.
2. 
Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge è stabilita dai relativi bilanci di previsione.
Art. 26. 
(Abrogazione norme in contrasto)
1. 
È abrogata la legge regionale n. 48/89 ''Norme in materia di cooperazione sociale ''.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 giugno 1994
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La rubrica dell' articolo 2 è stata sostituita ad opera dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[2] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[3] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[4] La ribrica dell'articolo 3 le parole è stata sostituita ad opera dal comma 4 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[5] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[6] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 4 la parola "Regione" è stata sostituita dalla parola "provincia" ad opera del comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 4 la parola "Regione" è stata sostituita dalla parola "provincia" ad opera del comma 8 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[9] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale: " sono state sostituite dalle parole "La cancellazione è disposta dalla provincia con provvedimento motivato " ad opera del comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[10] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[11] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "La Regione prevede" sono state sostituite dalle parole "la Regione e le province prevedono" ad opera del comma 11 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[12] La lettera a del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita del comma 12 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[13] Nella lettera c del comma 1 dell'articolo 8 le parole "e dalle province" sono state aggiunte ad opera del comma 13 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[14] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 14 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[15] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è stata sostituita dal comma 15 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[16] Nel comma 3 dell'articolo 14 le parole "la Regione" sono state sostituite dalle parole "le province" ad opera dal comma 16 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[17] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dal comma 17 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[18] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 76 del 1996.

[19] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 76 del 1996.

[20] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 18 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[21] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 19 dell'articolo 61 della legge regionale 1 del 2004.

[22] Il comma 2 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.

[23] Il comma 2 ter dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.

[24] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 76 del 1996.

[25] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 76 del 1996.

[26] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 2001.