Legge regionale n. 17 del 09 giugno 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12 e 23 aprile 1990, n. 45, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica."
(B.U. 15 giugno 1994, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 2. 
1. 
Il decimo comma dell'articolo 14 della L.R. 33/1984 , come modificato dalla L.R. 12/1986 e dalla L.R. 45/1990 è sostituito dal seguente: "
La Giunta Regionale, ai fini del rispetto del vincolo di cui al paragrafo 11 della deliberazione C.I.P.E. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, può disporre l'applicazione di maggiorazioni percentuali alle misure dei canoni di cui al primo comma; del provvedimento di Giunta va data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla adozione.
"
Art. 3. 
1. 
Ai fini dell'adempimento del disposto di cui all' articolo 66, comma 9, della legge 29 ottobre 1993, n. 427 , la Giunta Regionale nell'ambito delle competenze previste dall' articolo 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , come modificato dalla presente legge, assume provvedimenti con efficacia dal 1° gennaio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 giugno 1994
Gian Paolo Brizio