Legge regionale n. 12 del 12 maggio 1994  ( Versione vigente )
"Modifica all' art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 'Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea '."
(B.U. 18 maggio 1994, n. 20)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 , è sostituito dal seguente: "
17.
Le violazioni delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e d), relative ai divieti di:
a)
superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovrà essere definito da un apposito piano di pascolamento;
d)
introdurre bovini, ovini e caprini nell'area individuata nella Carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 maggio 1994
Gian Paolo Brizio