Legge regionale n. 8 del 15 aprile 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata."
(B.U. 20 aprile 1994, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1993, n.11 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. si intende regolarmente costituito quando, oltre ai membri eletti di cui alla lettera a), risultino nominati almeno due dei membri di cui alla lettera b).
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/1993 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all' articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 36 , conserva tale beneficio senza intaccare il numero di livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 11/1993 , sono abrogate le seguenti parole: "
nonchè previdenziale.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo l' articolo 13 della L.R. 11/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 13 bis.
Trattamento di quiescenza e di previdenza
1.
Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è iscritto alla C.P.D.E.L. ai fini pensionistici ed all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento previdenziale o all'Ente di previdenza che, in forza di normativa nazionale, subentri ad essi.
2.
Il personale di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge, mantiene il trattamento di fine rapporto e l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o agli altri Enti, come previsto dalla precedente normativa concernente gli I.A. C.P.
".
Art. 5. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 11/1993 , è sostituito dal seguente: "
2.
La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 è affidata alle A.T.C. che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente.
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. 11/1993 , è sostituito dal seguente: "
4.
La nomina dei collaudatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli Enti gestori, in conformità alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'Assessore regionale competente.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 aprile 1994
Gian Paolo Brizio