Legge regionale n. 7 del 15 aprile 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali."
(B.U. 20 aprile 1994, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , è sostituita dalla seguente: "
d)
interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purchè non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;
".
Art. 2. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 38/1978 così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79 , è sostituito dal seguente: "
Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere d), f) dell'articolo 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali. In ogni caso, le perizie presentate a supporto delle domande dei soggetti richiedenti dovranno essere sottoposte al visto di congruità degli uffici tecnici periferici regionali.
"
Art. 3. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 4 della L.R. 38/1978 , è sostituito dal seguente: "
In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato.
"
Art. 4. 
1. 
Il terzo comma dell'articolo 7 della L.R. 38/1978 così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1987, n. 53 , è sostituito dal seguente: "
L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità e l'abitabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 aprile 1994
Gian Paolo Brizio