Legge regionale n. 48 del 17 novembre 1993  ( Versione vigente )
"Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni."
(B.U. 24 novembre 1993, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
Ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ferme restando le competenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi delle sostanze pericolose ed in particolare dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, la presente legge individua gli interessi provinciali e comunali in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2. 
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)
1. 
Sono di interesse comunale, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990 , tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale.
2. 
Sono di interesse provinciale, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera g) della legge 142/1990 , tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresì di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.
3. 
Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.
Art. 3. 
(Catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)
1. 
Sulla base dei rilevamenti effettuati dalle Province e dai Comuni sugli scarichi di rispettiva competenza ed in conformità alle direttive dettate dalla Regione, le Province effettuano il catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, anche in attuazione dell' articolo 5, lettera a) della legge 319/1976 .
Art. 4. 
(Scarichi in pubbliche fognature)
1. 
Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi in pubbliche fognature previste dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge 319/1976 .
Art. 5. 
(Inizio esercizio delle funzioni)
1. 
Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge a partire dal 1° marzo 1994. Fino a tale data le predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la legislazione vigente.
2. 
Con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le USSL ai fini della trasmissione alle Province dei dati e degli archivi relativi agli scarichi di interesse provinciale.
Art. 6. 
(Funzioni di carattere unitario)
1. 
Attengono ad esigenze di carattere unitario e sono esercitate dalla Regione le funzioni previste dall' articolo 4 della legge 319/1976 compreso il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde, dagli articoli 8 e 16 del d.lgs 132/1992 e dall' articolo 3 del d.lgs 133/1992 .
2. 
La Giunta regionale, in conformità alla legislazione ed alle direttive statali vigenti, assicura con propri atti il coordinamento delle funzioni amministrative oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 novembre 1993
Gian Paolo Brizio