Legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993  ( Versione vigente )
"Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina."
(B.U. 08 settembre 1993, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)
1. 
L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5 del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata in misura pari alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.
Art. 2.[1] 
(...)
Art. 3.[2] 
(...)
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5.[4] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 agosto 1993
Gian Paolo Brizio

Note: