Legge regionale n. 45 del 31 agosto 1993  ( Versione vigente )
"Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica."
(B.U. 08 settembre 1993, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
ATTIVITÀ STATISTICA
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione disciplina con le modalità e nei termini, di cui agli articoli seguenti, le attività di raccolta, gestione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale:
a) 
al fine di garantire le informazioni necessarie sia al processo di programmazione sia a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali;
b) 
in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 );
c) 
in coerenza con le disposizioni, di cui all' articolo 5, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29/93 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).
Art. 2. 
(Sistema Informativo Statistico del Piemonte (S.I.S.P.))
1. 
Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il Sistema Informativo Statistico del Piemonte (S.I.S.P.). Il S.I.S.P. è costituito:
a) 
dal Servizio regionale di statistica, che corrisponde all'ufficio di statistica, di cui all' articolo 5 del D.lgs. 322/89 , e che svolge le funzioni, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, e dalle strutture organizzative regionali, che svolgono attività statistica settoriale; queste ultime si coordinano funzionalmente con il Servizio regionale di statistica per l'unicità di indirizzo tecnico e metodologico in materia;
b) 
dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed esistenti presso:
1) 
le Amministrazioni Provinciali;
2) 
la città metropolitana di Torino, ove costituita;
3) 
i Comuni;
4) 
le Unità Socio Sanitarie Locali;
5) 
le Comunità Montane;
6) 
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura regionali;
c) 
dalle Amministrazioni, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e privati, le Società, gli Atenei, gli Istituti di credito.
2. 
La richiesta di adesione al S.I.S.P. da parte di ciascuno dei soggetti, di cui al comma 2, lettere b) e c), è manifestata con specifico atto formale.
3. 
Il Servizio regionale di statistica è parte integrante del Sistema statistico nazionale ed è l'unico interlocutore dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per la Regione Piemonte.
4. 
Il Servizio regionale di statistica è responsabile del coordinamento tecnico, della correttezza metodologica dei dati raccolti, della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione. In particolare esso provvede a:
a) 
adempimenti a livello di Sistema statistico nazionale, come previsto all' articolo 6 del D.lgs. 322/89 ;
b) 
adempimenti a livello regionale relativi al Programma statistico regionale ed alla realizzazione del S.I.S.P..
Art. 3. 
(Strumenti operativi del S.I.S.P.)
1. 
Il S.I.S.P., per l'adempimento delle finalità, di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:
a) 
Comitato per il Sistema informativo statistico del Piemonte;
b) 
Commissione dei referenti statistici regionali;
c) 
Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P..
2. 
I componenti degli organismi suindicati, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli Enti strumentali regionali e degli Enti locali aderenti al S.I.S.P., hanno diritto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organismi medesimi.
Art. 4. 
(Comitato per il S.I.S.P.)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituito il Comitato per il S.I.S.P., di cui fanno parte:
a) 
il Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) 
il Presidente del Consiglio Regionale o componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;
c) 
il Presidente della competente Commissione consiliare o altro componente della Commissione da lui delegato;
d) 
l'Assessore regionale alla Programmazione e l'Assessore regionale all'Informatica o Assessori da loro delegati;
e) 
i Presidenti dell'ANCI Piemonte e URPP o loro delegati;
f) 
il Presidente dell'Unioncamere regionale o suo delegato.
2. 
Il Comitato può essere integrato di volta in volta, su proposta del Presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni o soggetti competenti su specifici temi.
3. 
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.
4. 
Compito del Comitato è la predisposizione del Programma statistico regionale, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Regionale, che risponde alla finalità di individuare le indagini e le elaborazioni statistiche da effettuare per soddisfare le esigenze informative della Regione e degli Enti locali ed economici aderenti al S.I.S.P., e a supporto del processo decisionale regionale.
5. 
Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che questi ne ravvisa l'opportunità o a seguito di richiesta di almeno tre componenti.
6. 
Per il suo funzionamento il Comitato si dota di proprio regolamento interno.
7. 
Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo Comitato.
Art. 5. 
(Commissione dei referenti statistici regionali)
1. 
Con deliberazione della Giunta Regionale, su indicazione degli Assessori regionali e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è istituita la Commissione dei referenti statistici regionali, di cui fanno parte:
a) 
il Responsabile del Servizio regionale di statistica, che presiede e coordina l'attività della Commissione;
b) 
il Responsabile del Settore "Programmazione economica" (Settore che assumerà successivamente, ai sensi dell'articolo 12, la denominazione "Programmazione e statistica"), o suo delegato;
c) 
il Responsabile del Settore Informatica o suo delegato;
d) 
un Referente statistico in rappresentanza di ogni Assessorato ed uno in rappresentanza del Consiglio. Il numero dei Referenti può essere elevato qualora in un unico Assessorato coesistano più filoni di attività completamente distinti.
2. 
Compito della Commissione è assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività statistiche di settore all'interno del Programma regionale, alla cui predisposizione la Commissione collabora insieme al Comitato, di cui all'articolo 4. La Commissione coordina altresì la diffusione dei dati su supporto sia cartaceo che informatico, curandone l'omogeneizzazione e la razionalizzazione.
3. 
La segreteria della Commissione è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.
4. 
La Commissione è convocata dal Presidente o a seguito di richiesta di almeno cinque componenti.
5. 
La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata costituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.
Art. 6. 
(Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituita la Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P., di cui fanno parte come membri di diritto:
a) 
un funzionario del Settore Informatica;
b) 
il Responsabile del Servizio regionale di statistica;
c) 
un esperto di sistemi informativo statistici designato dal C.S.I.;
d) 
un esperto di ricerca e analisi in campo statistico designato dall'I.R.E.S.;
e) 
due esperti scelti tra i docenti universitari in materie statistiche. Ove necessario, la Commissione si avvale dei Referenti statistici settoriali individuati con la deliberazione della Giunta Regionale, di cui all'articolo 5.
2. 
Compito della Commissione è fornire al Comitato, di cui all'articolo 4, ed alla Commissione, di cui all'articolo 5, il supporto metodologico e scientifico per tutte le attività statistiche svolte dalla Regione, in adempimento sia del Programma statistico nazionale, sia di quello regionale, ed altresì per l'attuazione del Sistema informativo statistico regionale. Alla Commissione spetta anche il compito di garantire la veridicità e la completezza dell'informazione statistica fornita dal Programma statistico regionale.
3. 
La Commissione vigila inoltre su:
a) 
l'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui al D.lgs. 322/89 , esprimendo pareri al Comitato istituito a norma dell'articolo 4;
b) 
la qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
c) 
la conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari;
d) 
l'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. 322/89 .
4. 
La Commissione, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse, esprime altresì pareri obbligatori per la Giunta Regionale in merito a tutte le richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni. Le funzioni di istruttoria delle richieste sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.
5. 
Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. 
La segreteria è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.
7. 
La Commissione elegge al suo interno un Presidente che la convoca e ne coordina i lavori. Essa dura in carica per l'intera legislatura nel corso della quale viene istituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.
Art. 7. 
(Programma statistico regionale)
1. 
Il Programma statistico regionale è predisposto dal Comitato per il S.I.S.P., di cui all'articolo 4, che si avvale sia della Commissione dei referenti statistici regionali, sia della Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P..
2. 
Il Programma statistico regionale ha durata triennale e contiene le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di interesse regionale finalizzate alla programmazione ed alla valutazione delle politiche regionali e del sistema delle autonomie.
3. 
Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale, di cui al D.lgs. 322/89 , per quanto riguarda le metodologie e gli standard.
4. 
Il Programma statistico regionale si articola in piani annuali che sono predisposti entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in attuazione del Programma stesso.
5. 
Il Programma statistico regionale triennale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Le articolazioni annuali sono predisposte dal Comitato per il S.I.S.P., di cui all'articolo 4, e sottoposte alla definitiva approvazione della Giunta Regionale.
6. 
Per la realizzazione del Programma statistico regionale la Regione, avvalendosi del Servizio regionale di statistica, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli di intesa con gli Enti locali subregionali. Può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri Enti strumentali e con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non è possibile far fronte con le risorse interne.
7. 
La Regione può inoltre promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non compresi nell'elenco, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e con soggetti privati, secondo una regolamentazione da emanarsi in attuazione della presente legge.
Art. 8. 
(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico)
1. 
Per quanto riguarda la tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico, valgono le disposizioni, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/89 .
Art. 9. 
(Accesso ai dati statistici)
1. 
In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni, di cui all' articolo 10 del d.lgs. 322/89 , nonchè quelle indicate nella direttiva n. 3 del Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica, di cui alla deliberazione ISTAT del 15 ottobre 1991.
2. 
Presso il Servizio regionale di statistica è istituita una apposita struttura a disposizione del pubblico, che assicura l'accesso alle informazioni raccolte nell'ambito dei Programmi statistici nazionale e regionale.
3. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno disciplinate con apposito regolamento le modalità di accesso e di cessione dei dati a soggetti interessati, sia pubblici che privati.
Art. 10. 
(Obbligo di fornire dati statistici)
1. 
È fatto obbligo a tutte le Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici aderenti al S.I.S.P. di fornire alla Regione Piemonte tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico regionale, in attuazione e nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia e degli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano.
Capo II. 
STRUTTURE E MEZZI OPERATIVI
Art. 11. 
(Compiti del Servizio regionale di statistica)
1. 
I compiti del Servizio regionale di statistica sono:
a) 
promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte nell'ambito del Programma statistico nazionale;
b) 
fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione regionale piemontese, anche in forma individuale, ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica; e collaborare con le altre Amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma medesimo;
c) 
attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione Piemonte con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui al d.lgs. 322/89 ;
d) 
tenere i rapporti con l'ISTAT e con gli altri organi del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo agli uffici di statistica delle altre regioni e delle province autonome, nonchè con le strutture regionali di paesi esteri operanti nel settore della statistica;
e) 
predisporre ed inoltrare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente dell'ISTAT un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;
f) 
far pervenire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma delle rilevazioni statistiche di interesse regionale per un eventuale inserimento nel Programma statistico nazionale;
g) 
collaborare con il Comitato per il S.I.S.P. alla predisposizione del Programma statistico regionale;
h) 
effettuare, sempre in interconnessione con il Programma statistico nazionale, rilevazioni autonome, sistematiche o speciali, previste dal Programma statistico regionale, mediante l'utilizzo delle strutture regionali a ciò preposte o di organismi specializzati;
i) 
adeguare la nomenclatura e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, in conformità a quanto stabilito dall'ISTAT per il Sistema statistico nazionale e dall'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT). Le nomenclature e le metodologie così predisposte sono vincolanti per gli enti e gli Uffici del S.I.S.P.;
l) 
promuovere la realizzazione del S.I.S.P. attraverso il coordinamento delle attività dei vari uffici statistici subregionali in rapporto all'attuazione del Programma statistico regionale;
m) 
predisporre l'articolazione annuale del Programma regionale di statistica;
n) 
curare la pubblicazione e la più ampia diffusione dei dati nell'ambito del Sistema informativo statistico piemontese;
o) 
assicurare la gestione della struttura di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale e di quello regionale, individuata all'articolo 9;
p) 
fornire i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma nazionale e regionale, ove richiesti da organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, calcolando l'importo da addebitare sulla base di criteri deliberati dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei parametri e degli indicatori stabiliti dall'ISTAT e nel rispetto delle disposizioni per la tutela del segreto statistico;
q) 
tenere i rapporti con il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico);
r) 
contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, curando, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, il coordinamento e la pianificazione dei sistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel sistema informativo statistico della Regione;
s) 
predisporre le istruttorie relative alle richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni e sottoporle alla Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P., di cui all'articolo 6, secondo procedure stabilite dal regolamento interno della Commissione medesima;
t) 
predisporre e curare la documentazione e la raccolta bibliografica di carattere statistico della Regione;
u) 
fornire il supporto di segreteria al Comitato per il S.I.S.P., alla Commissione tecnico scientifica ed alla Commissione dei referenti statistici.
Art. 12. 
(Organizzazione e personale)
1. 
Il Servizio regionale di statistica è collocato nell'ambito del Settore denominato "Programmazione economica", ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte). Tale settore acquista per conseguenza la denominazione "Programmazione e statistica".
2. 
In sede di prima applicazione della presente legge il Servizio regionale di statistica può essere costituito variando, con specifico atto deliberativo del Consiglio Regionale, le funzioni e la denominazione di un Servizio già esistente nel settore e titolare di funzioni in parte assimilabili.
3. 
Il definitivo assetto organizzativo del Servizio regionale di statistica verrà stabilito a seguito del recepimento del D. lgs. 29/93 .
4. 
Al personale da assegnare al Servizio è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche o informatiche, ovvero essere laureato o diplomato in materie statistiche, o di avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche, o di avere svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo.
5. 
Per la formazione del personale del Settore Programmazione e Statistica la Regione può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ISTAT, del C.S.I., degli Atenei e di Enti pubblici o privati specializzati nel settore statistico.
6. 
La Giunta Regionale provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina del Responsabile del Servizio statistico regionale, alla definizione della dotazione organica, all'assegnazione del personale al Servizio anche mediante l'indizione di pubblici concorsi.
Art. 13. 
(Strumenti operativi)
1. 
Al Servizio regionale di statistica sono assegnati idonei strumenti di collegamento con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni e per l'accesso alle banche dati ISTAT.
Art. 14. 
(Adesione al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS))
1. 
La Regione Piemonte aderisce al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del responsabile del Servizio regionale di statistica.
2. 
Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della Commissione dei Referenti statistici, di cui all'articolo 5, o della Commissione tecnico scientifica, di cui all'articolo 6.
Art. 15. 
(Risorse finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività, di cui alla presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati su appositi capitoli di nuova istituzione, così definiti:
a) 
"Spese per acquisto di dati statistici o per collegamenti onerosi con banche dati statistici esistenti". Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di lire 10.000.000;
b) 
"Spese per indagini statistiche effettuate in forma diretta, ivi compresi i compensi ai rilevatori o i rimborsi ai soggetti fornitori dei dati elementari". Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è indicata per memoria;
c) 
"Adesione della Regione Piemonte al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)". Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di lire 30.000.000.
2. 
La copertura finanziaria relativa ai capitoli di nuova istituzione sopra indicati viene assicurata per l'anno 1993 mediante riduzione della somma di lire 40.000.000 dal capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie ( articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 )".
3. 
Per le spese previste, in attuazione della presente legge, negli anni successivi al 1993 si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 agosto 1993
Gian Paolo Brizio