Legge regionale n. 26 del 10 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Interventi a favore della popolazione zingara."
(B.U. 16 giugno 1993, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Tutela della popolazione zingara)
1. 
La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale.
2. 
La Regione Piemonte riconosce pertanto ai gruppi zingari il pari diritto al nomadismo e alla stanzialità ed a tal fine si propone di rispettare e garantire le loro libere scelte in ordine a tali possibili opzioni.
3. 
La Regione, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, nel rispetto della legislazione italiana ed in conformità con le norme e con i trattati internazionali, in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.
4. 
Ai fini della presente legge il termine zingaro si intende comprensivo di tutti i gruppi Sinti e Rom.
Art. 2. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Per assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale vengono erogati, da parte della Regione, finanziamenti finalizzati all'attuazione della presente legge.
2. 
Destinatari di tali finanziamenti sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, gli Enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio utili a valorizzare le attività lavorative tipiche degli zingari.
Art. 3. 
(Aree attrezzate per gli zingari)
1. 
I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane provvedono alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli zingari.
2. 
Le aree vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale domicilio o residenza dello zingaro.
3. 
Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4. 
(Aree di sosta attrezzate)
1. 
L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) 
ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;
b) 
la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.
2. 
L'area attrezzata di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) 
due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
b) 
illuminazione collegata alla rete pubblica;
c) 
impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
d) 
struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica;
e) 
contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;
f) 
cabina telefonica;
g) 
area giochi attrezzata.
3. 
Gli zingari che intendessero sostare nel campo dovranno fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità.
4. 
I Comuni che, per la realizzazione delle aree, non potranno attenersi motivatamente alle dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, dovranno presentare esplicita richiesta di deroga alla Amministrazione Regionale che valuterà nel merito dei motivi addotti e fisserà i limiti minimi comunque inderogabili.
5. 
I Comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per la popolazione zingara, potranno presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla legge al fine di adeguare le strutture alla normativa di cui al presente articolo.
6. 
L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
Art. 5. 
(Regolamento per il funzionamento delle aree attrezzate)
1. 
Il coordinamento, la gestione e la manutenzione nonchè la determinazione dei criteri di assegnazione delle singole piazzole, saranno attuati, in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti, dai Comuni, dai loro Consorzi, dalle Comunità Montane, o mediante convenzioni, da associazioni, enti ed organismi di volontariato che operino senza fini di lucro.
2. 
I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane dovranno inoltre prevedere forme di autogestione delle aree attrezzate e le modalità per la registrazione delle generalità degli zingari che intendono fissare la propria dimora nelle aree attrezzate.
3. 
I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane, per la stesura dei regolamenti e delle convenzioni di cui al comma 1, si avvalgono del parere della Consulta di cui all'articolo 9.
4. 
Nelle aree di cui all'art. 4 devono essere garantite, a cura dell'U.S.S.L. (Unità Socio Sanitaria Locale) competente per territorio, costante vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione igienico sanitaria e alimentare.
5. 
Le indicazioni e i regolamenti affissi all'interno delle aree devono essere redatti anche in lingua romanes e/o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti.
Art. 6. 
(Abitazioni stabili)
1. 
Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie zingare che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo Sociale Europeo, come pure secondo quanto specificatamente previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
2. 
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalità con cui rendere effettivo l'accesso alla casa degli zingari.
Art. 7. 
(Istruzione e formazione professionale)
1. 
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane promuovono iniziative per favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella scuola e per agevolare l'istruzione permanente degli adulti, in forme compatibili e nel rispetto della cultura zingara, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, nello spirito della normativa regionale sul diritto allo studio.
2. 
Gli stessi Enti Locali e gli Enti gestori di attività di formazione o di riconversione professionale promuovono altresì iniziative di formazione professionale, aventi preferibilmente per contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura degli zingari, sia nuove attività lavorative consone alle attitudini degli zingari stessi.
Art. 8. 
(Attività commerciali e artigiane)
1. 
La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio dei prodotti tipici della cultura della popolazione zingara, nonchè iniziative di sostegno per l'inserimento degli zingari nel mondo del lavoro per i mestieri legati al nomadismo.
2. 
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, nonchè gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione, possono presentare alla Giunta Regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al comma 1.
3. 
Gli Enti di cui al comma 2 promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinchè gli zingari possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo, nonchè per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.
Art. 9. 
(Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara)
1. 
È istituita presso la Giunta Regionale la Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara. Essa è composta da:
a) 
il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato, con funzione di Presidente;
b) 
tre membri designati dal Consiglio Regionale di cui uno della minoranza;
c) 
due rappresentanti dei Comuni piemontesi designati dall'A.N.C.I. scelti tra i Comuni che abbiano realizzato aree attrezzate funzionanti;
d) 
un rappresentante delle UU.SS.SS.LL. sede di area attrezzata designato dal Presidente della Giunta Regionale;
e) 
cinque rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la presenza degli zingari, delle associazioni aventi per fini statutari la tutela della cultura zingara.
2. 
La Segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente per materia.
3. 
La Consulta Regionale, nella sua normale attività, può avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei gruppi zingari presenti sul territorio piemontese designati, in relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle associazioni di tutela degli zingari.
4. 
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio Regionale. Ai componenti della Consulta Regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 10. 
(Compiti della Consulta Regionale)
1. 
La Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara ha i seguenti compiti:
a) 
proporre studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli zingari;
b) 
esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente gli zingari;
c) 
esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni zingare presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
d) 
esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge;
e) 
predisporre il regolamento e la convenzione tipo di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a:
1) 
l'osservanza dei regolamenti della vita del campo;
2) 
il coordinamento con gli uffici comunali;
3) 
l'educazione sanitaria;
4) 
la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
5) 
l'assistenza sanitaria agli aventi diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
6) 
il coordinamento con le scuole frequentate dagli zingari sedentari;
7) 
il coordinamento con il servizio sociale dell'Ufficio per la Giustizia Minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
8) 
ogni utile informazione agli zingari.
Art. 11. 
(Contributi)
1. 
Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Giunta Regionale prevede l'erogazione di contributi, fino a un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, dando priorità agli Enti ed Associazioni che utilizzano fondi C.E.E. (Comunità Economica Europea) e altre forme di finanziamento.
2. 
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi.
Art. 12. 
(Domande di contributo)
1. 
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane interessati, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'identità etnica e della cultura degli zingari, nonchè gli Enti abilitati alla formazione professionale, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. 
Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa riferiti:
a) 
il progetto delle aree di cui agli articoli 4 e 6 con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) 
preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione delle aree di cui alla lettera a);
c) 
progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
d) 
per i progetti di cui agli articoli 7 e 8 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.
3. 
Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.
Art. 13. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale, ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1993 e successivi, specifici capitoli.
2. 
Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche si provvederà con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni.
3. 
Alle spese di funzionamento della Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara si provvederà ai sensi della L.R. n. 33/76 .
4. 
Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunità Montane, di contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 si provvede, per l'esercizio 1993, tramite l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: "Interventi a favore della popolazione zingara" e con la dotazione che verrà stabilita in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1993.
5. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione e gli Enti locali possono avvalersi altresì di eventuali contributi o finanziamenti statali e/o comunitari.
6. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Norme di prima applicazione)
1. 
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 giugno 1993
Gian Paolo Brizio