"Attuazione degli interventi per la realizzazione di mercati all'ingrosso."
(B.U. 05 maggio 1993, n. 18)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Competenza regionale)
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62
, al fine di consentire la sollecita esecuzione delle opere, in coerenza agli obiettivi di pubblico interesse o di pubblica utilità ad esse connessi, la Regione, su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 4 della legge medesima, può adottare gli occorrenti provvedimenti ablativi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 maggio 1993
Gian Paolo Brizio