Legge regionale n. 12 del 03 maggio 1993  ( Versione vigente )
"Attuazione degli interventi per la realizzazione di mercati all'ingrosso."
(B.U. 05 maggio 1993, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Competenza regionale)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 , al fine di consentire la sollecita esecuzione delle opere, in coerenza agli obiettivi di pubblico interesse o di pubblica utilità ad esse connessi, la Regione, su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 4 della legge medesima, può adottare gli occorrenti provvedimenti ablativi.
Art. 2. 
(Clausola urgenza)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 maggio 1993
Gian Paolo Brizio