Legge regionale n. 41 del 09 agosto 1993  ( Versione vigente )
"Modifica all' articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 'Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione '."
(B.U. 18 agosto 1993, n. 33)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 "
Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione
", è così sostituito: "
4.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 agosto 1993
Gian Paolo Brizio