"Modifica all' articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 'Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione '."
(B.U. 18 agosto 1993, n. 33)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 "
", è così sostituito: "
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento ".
Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione
4.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 agosto 1993
Gian Paolo Brizio