Legge regionale n. 40 del 09 agosto 1993  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo."
(B.U. 18 agosto 1993, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, è istituita la Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, incidente sul territorio dei Comuni di Camerana, Montezemolo e Saliceto, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. 
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
3. 
L'area contrassegnata con la lettera A nella cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge, è individuata come area contigua alla Riserva naturale speciale, ai sensi dell' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
4. 
Fino a quando non siano stabilite le misure di cui all' articolo 32, comma 1, della legge 394/1991 , nell'area contigua prevista al comma 3 non è consentita alcuna modificazione della destinazione d'uso dei terreni.
5. 
Con il Piano naturalistico di cui all'articolo 9 possono essere individuate altre aree contigue alla Riserva naturale speciale, ai sensi dell' articolo 32 della legge 394/1991 .
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della L.R. 12/1990 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo sono così specificate:
a) 
tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area in funzione della salvaguardia ambientale e dell'uso sociale di tali valori;
b) 
organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali, nonchè, compatibilmente con le finalità della Riserva naturale, a fini turistici ed agri-turistici;
c) 
promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali anche favorendo forme di cooperazione per la valorizzazione delle attività della Riserva naturale e per la conservazione dei beni ambientali;
d) 
promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali garantendo la continuità delle medesime come indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici dell'area.
Art. 4. 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi.
2. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è integrato con un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Camerana, Montezemolo e Saliceto.
3. 
L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo con lo stanziamento di cui al capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1993 denominato "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Art. 5. 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.
Art. 6. 
(Vincoli e permessi)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni genere e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui all'articolo 9;
f) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
g) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
i) 
introdurre specie vegetali estranee all'ambiente naturale.
2. 
Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è comunque consentito:
a) 
svolgere le attività agricole compatibili, limitatamente alle aree attualmente a ciò destinate;
b) 
effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla L.R. 36/1989 e richiamati al comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) 
effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
3. 
Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni di cui alle lettere c), d) ed f) comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.
4. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.
5. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.
7. 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all' articolo 12 della L.R. 57/1979 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
8. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
9. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
10. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Sorveglianza)
1. 
La sorveglianza della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo è affidata:
a) 
al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi;
b) 
agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
Art. 9. 
(Piano naturalistico)
1. 
La Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all' articolo 25 della L.R. 12/1990 .
2. 
Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall' articolo 7 della L.R. 57/1979 , anche norme ed indirizzi relativi alle attività agricole e forestali, nonchè all'edificabilità ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi dagli strumenti urbanistici comunali.
Art. 10. 
(Entrate)
1. 
I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 agosto 1993
Gian Paolo Brizio Allegato A. Allegato A. (ALLEGATO: PLANIMETRIA) OMISSIS