"Tutela e controllo degli animali da affezione."
(B.U. 04 agosto 1993, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.[1]
(Finalità)
1.
La Regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2.
La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.
3.
La presente legge disciplina, inoltre, le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione.
Art. 2.[2]
(Definizione di animale d'affezione)
1.
Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.
Art. 3.
(Responsabilità del detentore)
1.
Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2.
In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
a)
fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
b)
procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
c)
garantisce le cure sanitarie necessarie;
d)
ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3.
È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
4.
È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Art. 4.
(Controllo della riproduzione)
1.
Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonchè della custodia, della salute e del benessere della prole.
2.
La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.
Art. 5.
(Soppressione eutanasica)
1.
Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.
Art. 6.
(Prevenzione e controllo del randagismo)
1.
Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
2.
I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.
3.
Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4.
Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
Art. 7.
(Canili pubblici)
1.
I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2.
I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3.
I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonchè per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
4.
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla
legge 14 agosto 1991, n. 281
.
5.
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
Art. 8.
(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)
1.
La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.
2.
I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3.
I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4.
Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.
Art. 9.
(Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)
1.
I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2.
Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
3.
Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.
Art. 9 bis.[3]
(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
Art. 10.
(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1.
La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
3.
Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla
legge n. 281/1991
, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
4.
La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Programmi di informazione e di educazione)
1.
La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.
2.
Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
3.
La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.
Art. 12.
(Randagismo felino)
1.
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
2.
Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a)
l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b)
il controllo delle nascite;
c)
la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.
3.
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
Art. 13.
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)
1.
Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
a)
il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
b)
un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
c)
un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
d)
un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
e)
un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
f)
tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
2.
Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3.
Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.
Art. 14.
(Finanziamenti)
1.
Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della
legge n. 281/1991
che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1 legge n. 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2.
La Regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanità.
3.
Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15.[4]
(Provvedimenti, sanzioni e vigilanza)
1.
In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2.
Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 5: da 258,00 euro a 1.548,00 euro;
b)
per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): da 258,00 euro a 1.032,00 euro;
c)
per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro.
3.
In caso di recidiva la pena è triplicata.
4.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:
a)
al servizio veterinario delle ASL;
b)
agli agenti dipendenti dagli enti locali;
c)
agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;
d)
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato;
e)
alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall' articolo 6 della legge 189/2004.
Art. 16.
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.
1 bis.
Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva, su proposta della Giunta regionale, un regolamento di aggiornamento del provvedimento di cui al comma 1.
[5]
Art. 17.
(Norma di rinvio)
1.
Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della
legge 281/91
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 luglio 1993
Gian Paolo Brizio
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 100 della legge regionale 16 del 2017.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 16 del 2017.
[3] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 102 della legge regionale 16 del 2017.
[4] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 22 del 2009.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 19 del 2018.