"Trattamento giuridico ed economico delle assenze per maternità e per malattia dei figli inferiori ai tre anni."
(B.U. 07 luglio 1993, n. 27)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Astensione facoltativa per maternità)
1.
Il dipendente regionale che per il periodo successivo alla nascita del figlio si assenta dal lavoro, ai sensi dell'
articolo 7, comma primo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
, è considerato in congedo straordinario con diritto, per ciascun anno solare, al trattamento economico intero per il primo mese e ridotto all'80% per il secondo mese. Per il restante periodo il trattamento economico è ridotto al 30%.
Art. 2.
(Assenze per malattie dei figli)
1.
Il dipendente regionale ha altresì diritto a congedi straordinari durante le malattie dei figli di età inferiore a tre anni. Tali congedi sono concessi previa presentazione di certificato medico.
2.
I periodi di assenza, di cui al comma 1, sono retribuiti, in ciascun anno solare, per intero, per il primo mese, e con riduzione all'80%, per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti.
Art. 3.
(Destinatari del diritto ai congedi)
1.
Dei congedi straordinari, previsti dagli articoli 1 e 2, possono fruire alternativamente la madre o il padre.
2.
Il diritto ai congedi suindicati è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
Art. 4.
(Effetti dei periodi di congedo)
1.
I periodi di congedo straordinario, di cui agli articoli 1, 2 e 3, retribuiti per intero o all'80% sono utili a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
2.
I periodi di congedo straordinario retribuiti con trattamento economico ridotto al 30% o non retribuiti sono computati nell'anzianità di servizio, ma non agli effetti del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
3.
Per i periodi di congedo straordinario non retribuiti sono comunque a carico dell'Amministrazione regionale le contribuzioni d'obbligo relative al trattamento di previdenza e quiescenza e al servizio sanitario nazionale.
Art. 5.
(Applicazione agli Enti strumentali regionali)
1.
Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
Art. 6.
(Abrogazione di norme)
1.
Sono abrogate, in particolare, le disposizioni seguenti:
b)
commi primo e secondo dell'
articolo 19 della l.r. 17 dicembre 1979, n. 74
;
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 giugno 1993
Gian Paolo Brizio