Legge regionale n. 31 del 23 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 '."[1]
(B.U. 30 giugno 1993, n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 , è abrogato ed è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
Bilanci degli Enti di gestione
1.
I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2.
Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 , e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell' articolo 46, comma 1, della medesima legge n. 142/90 ; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.
3.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
4.
Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
5.
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa:
"Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali"
.

6. La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata:
"Oneri per il personale delle aree protette regionali"
.

7. La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata:
"Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico"
.

8. Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5, 6 e 7 è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.

9. I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato:
"Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali"
istituito ai sensi del comma 5.

10. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 1993
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La legge è stata rifinanziata dalle seguenti leggi: - L.r. 14/1998, art. 19
- L.r. 4/1999, art. 17
- L.r. 33/200, art. 19
- L.r. 10/2001, art. 21
- L.r. 13/2002, art. 18
- L.r. 3/2003, art. 16