Legge regionale n. 30 del 23 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte '."
(B.U. 30 giugno 1993, n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo l' articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 , è inserito il seguente articolo 20 bis: "
Art. 20 bis.
(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)
1.
Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 21, comma primo, della presente legge, ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato.
2.
La misura dell'anticipazione non può superare il 75 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3.
L'anticipazione, approvata dall'Ufficio di Presidenza, può essere ottenuta una sola volta.
4.
Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennità di fine mandato corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 1993
Gian Paolo Brizio