Legge regionale n. 28 del 14 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati.".
(B.U. 23 giugno 1993, n. 25)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione Piemonte interviene con misure straordinarie per favorire la nascita di imprenditorialità individuale e collettiva, al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici di cui all'articolo 3, e favorire l'inserimento occupazionale dei soggetti di cui agli articoli 13 e 15.
Art. 2. 
(Obiettivi)
1. 
Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte:
a) 
favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o in difficoltà occupazionale;
[1]
b) 
favorisce, al fine di ridurre gli squilibri esistenti nel mercato regionale del lavoro, l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate, tramite la concessione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici;
c) 
promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo sviluppo dell'occupazione femminile ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 , della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43 ;
d) 
favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori e lavoratrici con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
[2]
Titolo II. 
PROMOZIONE, SOSTEGNO E DIFFUSIONE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Capo I. 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 3.[3] 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:
a) 
giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;
b) 
lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;
c) 
lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
d) 
soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144).
[4]
e) 
donne;
f) 
emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), così come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.
2. 
I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda.
[5]
3. 
Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).
4. 
Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.
5. 
Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione. Analogamente, l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.
6. 
La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovrà rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovrà essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.
7. 
La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).
Art. 4. 
(Contributi)
1. 
La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti interventi:
a) 
concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa, fino ad un importo massimo di Lire 25 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) 
concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 8 fino ad un importo massimo di Lire 10 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
c) 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cespiti, all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività. La percentuale di intervento dei fondi regionali non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni.
[6]
2. 
I contributi per le spese di cui al comma 1, lettere a) e b) sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di ammissione.
[7]
3. 
La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1, lettera c), è regolata mediante convenzione con Finpiemonte S.p.A. cui è affidata la gestione.
4. 
(...)
[8]
5. 
(...)
[9]
Art. 5. 
(Fondo di garanzia)
1. 
Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese di cui all'articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
2. 
Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 42-C.R. 12843 del 13 novembre 1990.
Art. 6. 
(Modalità per la presentazione e l'esame delle domande)
1. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:
a) 
le modalità per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
[10]
b) 
le eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande.
2. 
Le imprese individuali, le società di persone o di capitali di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
[11]
3. 
Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.
[12]
4. 
Il progetto di impresa, in ogni caso, dovrà contenere i seguenti elementi:
a) 
la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
b) 
la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
c) 
il piano operativo finanziario e produttivo;
d) 
le azioni commerciali che si intendono realizzare;
e) 
le risorse professionali impegnate.
5. 
La Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.
[13]
6. 
La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresì conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
[14]
7. 
I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. 
Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.
Art. 6 bis.[15] 
(Controlli)
1. 
Le imprese ammesse ai benefici previsti dalla presente legge dovranno autocertificare l'avvenuto adempimento a tutti gli obblighi e agli impegni assunti ai fini dell'ottenimento dei precitati benefici, secondo le modalità che saranno stabilite dalla deliberazione prevista all'articolo 6.
2. 
La Giunta regionale può effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla erogazione dei contributi e dei finanziamenti, ulteriori verifiche dello stato di attuazione dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3. 
La Giunta regionale, ove rilevi gravi inadempienze delle imprese beneficiarie, ovvero che i contributi ed i finanziamenti concessi non siano stati utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalità fissate nella deliberazione di concessione, o comunque risulti impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti, può disporre la cessazione o la revoca dei benefici.
Art. 7.[16] 
(Comitato Tecnico)
1. 
È istituito il Comitato tecnico.
2. 
Il Comitato tecnico è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
3. 
Il Comitato tecnico è composto da:
a) 
un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
b) 
un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
c) 
tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.
4. 
Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.
5. 
Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
6. 
Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni.
Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.
7. 
I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con deliberazione della Giunta regionale.
8. 
La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì, ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. 
Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007.
[17]
Art. 8. 
(Servizi di assistenza)
1. 
La Regione Piemonte promuove la fruizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale al fine di individuare occasioni di possibili iniziative imprenditoriali e di agevolare la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese di cui alla presente legge.
2. 
A questo scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni prioritariamente con gli enti strumentali regionali e a partecipazione regionale, con organismi, enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, nonchè con organismi e soggetti privati.
[18]
3. 
I servizi di assistenza tecnica e gestionale di cui al comma 1 sono da intendersi come interventi di:
a) 
orientamento e analisi di mercato per la definizione del progetto di impresa;
b) 
supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi successivi la costituzione dell'impresa.
[19]
b bis) 
formazione professionale e manageriale dei soci.
[20]
Art. 9. 
(Formazione)
1. 
La Regione Piemonte promuove attività di formazione imprenditoriale avvalendosi del sistema regionale di formazione professionale e stipula convenzioni con organismi pubblici e privati in possesso di esperienze specifiche e di comprovate caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
2. 
Le attività di formazione di cui al comma 1 si collocano nell'ambito del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , nonchè nei programmi di finanziamento comunitario a gestione regionale e si propongono di sostenere la nascita ed il decollo delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge.
Art. 10. 
(Azioni positive per le pari opportunità)
1. 
Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, al fine di favorire le pari opportunità nell'inserimento nel mondo del lavoro, la Regione Piemonte, nell'applicazione della presente legge, stabilisce di dare priorità alle domande presentate da donne. Nel caso di società di persone o cooperative per avere diritto alla priorità nell'esame delle domande le donne devono costituire almeno l'80 per cento della società o della cooperativa ed essere in maggioranza nell'organo dirigente delle stesse, fatti comunque salvi gli altri requisiti previsti all'articolo 3.
Titolo III. 
INCENTIVAZIONI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO
Capo I. 
AVVIAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE
Art. 11. 
(Interventi)
1. 
Gli interventi per la creazione di nuovi posti di lavoro si attuano mediante la concessione di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici a titolo di compensazione per i maggiori oneri ad essi derivanti per la professionalizzazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 13 avviati al lavoro dalle stesse imprese ed Enti pubblici economici.
2. 
L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione e/o riqualificazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione di un contributo, per i primi 12 mesi di attività del soggetto assunto, la cui entità è rapportata alla categoria di appartenenza del soggetto da assumere secondo quanto stabilito al seguente articolo 13.
3. 
Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato la stessa sarà commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.
Art. 12. 
(Imprese ed Enti pubblici economici interessati)
1. 
Sono ammessi a fruire dei benefici di cui al presente Titolo III le imprese, anche in forma cooperativa, e gli Enti pubblici economici operanti nel territorio della Regione Piemonte, che assumono soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13 e comunque residenti in Piemonte.
2. 
Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni fatte salve le assunzioni effettuate non sulla base del progetto di sviluppo finanziato con detta legge.
3. 
Le imprese interessate non devono, inoltre, aver fatto ricorso a procedure per l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
Capo II. 
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI
Art. 13.[21] 
(Lavoratori e lavoratrici interessati ed entità dei contributi)
1. 
Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) 
lavoratori e lavoratrici di età superiore ai cinquanta anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla l. 56/1987;
b) 
ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
c) 
condannati in regime di semilibertà; detenuti, in attesa di giudizio da almeno sei mesi, che non abbiano un rapporto di lavoro in corso; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 ; condannati che si trovano nella condizione prevista dall' articolo 21 della l. 354/1975 , così come modificata dalla l. 663/1986 , e dall' articolo 176 del codice penale;
d) 
invalidi civili fisici riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento, la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 46 per cento;
e) 
invalidi intellettivi riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento;
f) 
invalidi civili fisici regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 67 per cento, compresi i soggetti con invalidità del 100 per cento, anche se con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. 
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) e f) è attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento.
3. 
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) è pari a lire 20 milioni se di sesso maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile.
4. 
Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere e) e f) è pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a lire 33 milioni se di sesso femminile.
5. 
Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sarà commisurata alle effettive ore di lavoro mensili.
6. 
Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare dell'impresa, nonchè degli amministratori e dei soci in caso di società od Enti pubblici economici. È fatta salva la possibilità per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori purchè non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.
7. 
Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.
8. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in Piemonte.
9. 
La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale limitata a due anni, con facoltà di procedere al suo aggiornamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza.
Art. 14.[22] 
(Estensione dei benefici)
1. 
Sono altresì ammessi ai benefici stabiliti all'articolo 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis ', le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi.
Art. 15.[23] 
(Agevolazioni per i lavoratori disabili)
1. 
Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.
2. 
Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacità lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
a) 
l'adeguamento del posto di lavoro;
b) 
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) 
la dotazione degli eventuali ausili necessari per il raggiungimento della piena capacità lavorativa.
3. 
I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese.
Art. 16. 
(Ammissione ed erogazione dei contributi)
1. 
Le imprese e gli Enti pubblici economici interessati ad usufruire degli incentivi di cui al presente titolo presentano, prima dell'assunzione, alla Giunta regionale apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il modello dovrà contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'Ente pubblico economico ed all'entità e caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attività e le mansioni nelle quali saranno impiegati, i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari, nonchè le modalità di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo.
[24]
3. 
L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. 
Il contributo è erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione alle mensilità di lavoro effettivamente prestate.
5. 
All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13.
6. 
Delle domande accolte la Giunta regionale dà comunicazione alla Commissione Regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione regionale pari opportunità.
7. 
(...)
[25]
8. 
La Giunta regionale può disporre appositi controlli e ha la facoltà di avvalersi, secondo le modalità ivi stabilite, della consulenza del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 per tutti gli adempimenti previsti dal Titolo III della presente legge.
[26]
8 bis. 
I soggetti di cui al comma 1 con più di trentacinque addetti possono accedere ai benefici della presente legge per l'assunzione di invalidi civili fisici, soltanto dopo aver ottemperato agli obblighi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).
[27]
Art. 17. 
(Clausola sociale)
1. 
Alle imprese individuali, alle società di persone o alle società di capitali, alle cooperative di cui all'articolo 3 ed ammesse ai benefici di cui al Titolo II della presente legge, che, entro sei mesi dalla loro costituzione, intendono assumere soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13, è riservata con la delibera che fissa i criteri di cui all'articolo 18, una quota specifica dell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. Nel caso in cui tale quota non dovesse risultare totalmente impegnata è lasciata facoltà alla Giunta regionale di riutilizzarla per gli altri interventi previsti all'articolo 13.
2. 
La procedura per la presentazione delle domande è uguale a quella prevista dall'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Art. 18.[28] 
(Individuazione dei criteri)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione in cui sono individuate:
a) 
le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale;
b) 
i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli articoli 11, 13, 15 e 17.
2. 
La deliberazione della Giunta regionale, con la stessa procedura, può essere aggiornata di anno in anno e comunque entro il mese di marzo.
Titolo IV. 
NORME FINALI
Capo I. 
GESTIONE DELLA LEGGE
Art. 19. 
(Informazione ai soggetti interessati)
1. 
La Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale pari opportunità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva nei confronti dei lavoratori e lavoratrici interessati, delle Associazioni di categoria e datoriali, delle Organizzazioni Sindacali adeguata informazione circa i benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunità formative, e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto. L'informazione verrà garantita sul territorio regionale utilizzando i servizi decentrati della Regione e d'intesa con l'Agenzia regionale per l'impiego ed i C.I.L.O..
Art. 20. 
(Progetti di ricollocazione)
1. 
Anche in attuazione di accordi nazionali e regionali stipulati tra le parti sociali la Regione promuove le iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte dei soggetti di cui alla presente legge.
2. 
A tale fine saranno stipulate apposite convenzioni, con gli enti ed organismi pubblici e privati che operino ai sensi del comma 1 aventi lo scopo di definire il reperimento dei posti di lavoro disponibili, le modalità di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, l'eventuale adeguamento del percorso formativo necessario.
[29]
Art. 21. 
(Struttura)
1. 
Al fine di raccordare gli interventi previsti dalla presente legge con le iniziative degli Enti ed organi istituzionali operanti in materia di lavoro e finalizzare le attività al più puntuale recupero delle fasce di lavoratori e di lavoratrici in difficoltà occupazionali è istituito, nell'ambito dei Servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le procedure previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 , il Servizio denominato "Rapporti con gli organi istituzionali e sostegno alle procedure di mobilità ".
Art. 22.[30] 
(...)
Art. 23. 
(Incompatibilità)
1. 
I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.
Capo II. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE
Art. 24. 
(Norme finanziarie per i contributi alle imprese)
1. 
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 550 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per l'avvio dei progetti di impresa" e con la dotazione di Lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con apposito decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. 
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)
1. 
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 350 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per i servizi di assistenza" e con la dotazione di Lire 350 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26. 
(Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla Finpiemonte S.p.A. per l'anno 1993 la somma di Lire 2 miliardi, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione di investimenti" e con la dotazione di Lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 
Per l'anno 1993 e successivi la spesa derivante dalla gestione della legge prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c) sarà determinata dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.
Art. 27. 
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia)
1. 
Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 250 milioni.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993, sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. 
(Norme finanziarie per la formazione)
1. 
Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo pari a Lire 250 milioni del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Formazione imprenditoriale" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 250 milioni.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. 
(Norme finanziarie per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 12, 15 e 18 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di Lire 2 miliardi e 400 milioni.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante:
a) 
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà occupazionale" con la dotazione di Lire 2 miliardi;
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps" con la dotazione di Lire 400 milioni;
b) 
riduzione di Lire 2 miliardi e 400 milioni del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. 
Alla determinazione del fondo possono altresì concorrere eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime finalità.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata con delibera a ripartire le disponibilità esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli articoli 12, 15 e 18 della presente legge.
Art. 30. 
(Norme finanziarie per l'attività di promozione e di informazione)
1. 
Per gli oneri derivanti dall'attività promozionale e di informazione è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione "Spese per l'attività di promozione e di informazione della presente legge", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50 milioni.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31. 
(Norme finanziarie per la realizzazione di progetti di ricollocazione)
1. 
Per gli oneri derivanti per la realizzazione di progetti di ricollocazione è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione "Spese per la realizzazione di progetti di ricollocazione", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 200 milioni.
2. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32. 
(Norme transitorie)
1. 
Per la prima applicazione della legge le domande dovranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle deliberazioni previste dagli articoli 6 e 18 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 giugno 1993
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituit dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1997.

[2] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1997.

[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 1997.

[4] La lettera d del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 del 2004.

[5] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 del 2004.

[6] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1997.

[7] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1997.

[8] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1997.

[9] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1997.

[10] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 1997.

[11] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 1997.

[12] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 del 2005.

[13] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 1997.

[14] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 1997.

[15] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 del 1997.

[16] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 del 1997.

[17] Il comma 9 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 del 2005.

[18] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 1997.

[19] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 1997.

[20] La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 1997.

[21] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 1997.

[22] L'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2002.

[23] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 1997.

[24] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 del 1997.

[25] Il comma 7 dell'articolo 16 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 22 del 1997.

[26] Il comma 8 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 22 del 1997.

[27] Il comma 8 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 22 del 1997.

[28] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 del 1997.

[29] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 1997.

[30] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 67 del 1994.