Legge regionale n. 20 del 03 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 'Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta '."
(B.U. 09 giugno 1993, n. 23)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 , la lettera c) è così modificata: "
c)
i mezzi, muniti di contrassegno, o di autorizzazione del personale della Riserva, per i disabili e gli ammalati con difficoltà di deambulazione diretti al Santuario, agli uffici della Riserva e al ristorante
".
2. 
All' articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 , la lettera h) è così modificata: "
h)
i mezzi di proprietà dei religiosi officianti, dei fedeli che si recano al Santuario e degli avventori del ristorante che possono sostare nell'area a parcheggio, agli stessi riservata, indicata nell'allegato cartografico n. 1 e lungo il viale di accesso alla Cappella XVIII per un periodo limitato, stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo, d'intesa con il Rettore del Santuario, e regolato tramite disco orario
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 giugno 1993
Gian Paolo Brizio