"Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 'Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta '."
(B.U. 09 giugno 1993, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 , la lettera c) è così modificata: "
i mezzi, muniti di contrassegno, o di autorizzazione del personale della Riserva, per i disabili e gli ammalati con difficoltà di deambulazione diretti al Santuario, agli uffici della Riserva e al ristorante ".
c)
2.
All'
articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 , la lettera h) è così modificata: "
i mezzi di proprietà dei religiosi officianti, dei fedeli che si recano al Santuario e degli avventori del ristorante che possono sostare nell'area a parcheggio, agli stessi riservata, indicata nell'allegato cartografico n. 1 e lungo il viale di accesso alla Cappella XVIII per un periodo limitato, stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo, d'intesa con il Rettore del Santuario, e regolato tramite disco orario ".
h)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 giugno 1993
Gian Paolo Brizio