Legge regionale n. 17 del 01 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Prima integrazione alla legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 '. "
(B.U. 09 giugno 1993, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Ad integrazione dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993", sono approvati, ai sensi delle leggi regionali 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni e 21 luglio 1992, n. 36, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993 dei seguenti Enti: Ente di sviluppo agricolo del Piemonte; Aree protette della Collina torinese; Aree protette della fascia fluviale del Po alessandrino e del torrente Orba; Aree protette della fascia fluviale del Po della Pianura torinese; Parchi e Riserve naturali astigiani; Parchi e Riserve naturali del Lago Maggiore; Parchi e Riserve naturali suburbani; Parco naturale dell'Alpe Veglia e Parco naturale dell'Alpe Devero; Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar; Parco naturale dell'Alta Valsesia; Parco naturale dell'Argentera; Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand; Parco naturale dei Laghi di Avigliana; Parco naturale delle Lame del Sesia; Parco naturale del Monte Fenera; Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco; Parco naturale della Rocca di Cavour; Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea; Parco naturale della Valle del Ticino; Parco naturale della Val Troncea; Riserva naturale della Bessa; Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè; Riserva naturale speciale del Parco della Burcina "Felice Piacenza"; Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola; Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta; Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa; Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.
Art. 2. 
1. 
Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 è inserito il seguente articolo 31 bis: "
Art. 31 bis.
Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali
1.
E' approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attività per l'anno 1993 del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.
".
Art. 3. 
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 giugno 1993.
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS