Legge regionale n. 16 del 01 giugno 1993  ( Versione vigente )
"Integrazione alla L.R. 16 maggio 1980, n. 47 'Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto '."
(B.U. 09 giugno 1993, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto integrante il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 .
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto, incidente sul Comune di Dormelletto, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge.
2. 
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto". Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
A completamento ed integrazione dei principi di cui all' art. 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto sono specificate come segue:
a) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali ed ambientali dell'area;
b) 
difendere il patrimonio naturale costituito dalle zone umide e dagli ecosistemi che le caratterizzano;
c) 
tutelare le specie avifaunistiche presenti e quelle che potrebbero insediarsi, garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione.
Art. 4. 
(Norme vincolistiche)
1. 
Ad integrazione delle norme vincolistiche di cui all' art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980 n. 47 , oltre ai divieti in esso previsti, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera h) che non si applica all'area protetta istituita con la presente legge, nella Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto è fatto divieto di usare mezzi nautici a motore: dal divieto sono esclusi i mezzi di servizio, di vigilanza, di pubblica sicurezza e di soccorso. È consentito comunque l'accesso a motore, a regime minimo nei limiti di velocità pari a 4 nodi, fatte salve le norme ulteriormente restrittive, fissate nei regolamenti di navigazione, lungo i corridoi individuati con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dell'Area protetta .
[1]
2. 
La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 , così come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , e cioè da un minimo di L.25.000 ad un massimo di L. 250.000.
Art. 5. 
(Norme finali)
1. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 , alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, 14 gennaio 1992, n. 4, e 21 luglio 1992, n. 36, relative a:
a) 
gestione e funzione di direzione ed amministrazione;
b) 
personale;
c) 
controllo;
d) 
vincolistica e relative sanzioni;
e) 
vigilanza;
f) 
strumenti di pianificazione territoriale;
g) 
finanziamenti ed entrate.
2. 
La gestione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto è affidata all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore che provvede agli oneri relativi con lo stanziamento regionale di cui al capitolo 15470 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 giugno 1993
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "indicati nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla presente legge" sono state sostituite dalle parole "individuati con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dell'Area protetta" ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2001.