"Modificazione della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 'Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '."
(B.U. 19 maggio 1993, n. 20)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38
e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:
a)
il comma 5 è soppresso e così sostituito: "
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ";
5.
b)
dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo comma che recita: "
Nel caso si verifichino più di quattro assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica ";
6.
c)
dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma: "
Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione. ".
7.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 maggio 1993
Gian Paolo Brizio