Legge regionale n. 14 del 10 maggio 1993  ( Versione vigente )
"Modificazione della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 'Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '."
(B.U. 19 maggio 1993, n. 20)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:
a) 
il comma 5 è soppresso e così sostituito: "
5.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
";
b) 
dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo comma che recita: "
6.
Nel caso si verifichino più di quattro assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica
";
c) 
dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma: "
7.
Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 maggio 1993
Gian Paolo Brizio