La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1994.
[2] Il comma 3 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 del 1994.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "nonchè previdenziale" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 1994.
[4] L'articolo 13 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 1994.
[5] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 1994.
[6] In questo titolo le parole "VIGILANZA E CONTROLLO DELLE A.T.C." sono state sostituite dalle parole "CONTROLLO DELLE A.T.C" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 1998.
[7] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1998.
[8] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 del 1994.