Legge regionale n. 9 del 22 febbraio 1993  ( Versione vigente )
"Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1992 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette.".
(B.U. 03 marzo 1993, n. 9)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
1. 
Sono approvati, ai sensi della l.r. n. 55/81 e della l.r. n. 36/92, gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dei seguenti Enti:
a) 
Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
b) 
Istituto di Ricerche Economico Sociali;
c) 
Azienda regionale dei Parchi suburbani;
d) 
Parco fluviale del Po e dell'Orba;
e) 
Parchi naturali Alpe Veglia e Alpe Devero;
f) 
Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
g) 
Parco naturale delle Lame del Sesia;
h) 
Parco naturale del Monte Fenera;
i) 
Parco naturale Orsiera Rocciavrè;
l) 
Parco naturale del Sacro Monte di Crea;
m) 
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 febbraio 1993
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] L'art. 1 della l.r. 18/1993 integra l'elenco degli assestamenti ai bilanci di previsione approvati per l'esercizio finanziario 1992 degli Enti dipendenti dalla Regione.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 1993.