"Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari)."
(B.U. 03 marzo 1993, n. 09)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 , è sostituito dal seguente: "
(Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari)
L'
art. 29 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , è sostituito dal seguente:
Il Servizio ''Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale '' si configura quale Servizio non inserito nell'ambito di alcun Settore.
A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente del ruolo regionale rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
L'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è assicurato secondo quanto disposto al
comma terzo dell'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 .
La Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun Settore, è composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di Segreteria particolare del Presidente medesimo.
Ferme restando le modalità di nomina dei Responsabili di Servizio, ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Le altre Segreterie particolari, previste dall'
art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , si configurano quali strutture non inserite nell'ambito di un Settore. A modifica di quanto previsto dall'
art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , il numero complessivo del personale di ciascuna Segreteria non può superare le 4 unità, ivi compresa la posizione di addetto di segreteria particolare.
A modifica di quanto previsto dall'
art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , la Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale non può superare le 6 unità. A tale Segreteria, fermo restando il numero massimo di 6 unità, sono assegnati due addetti di Segreteria particolare nominati secondo le norme di cui all'
art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
Le Segreterie, di cui ai commi precedenti, dipendono direttamente dall'organo politico, di cui all'
art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, e sono costituite nell'ambito delle disposizioni, di cui all'
art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e all'
art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
La nomina degli addetti di Segreteria particolare, di cui al presente articolo, è disciplinata secondo quanto previsto dall'
art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 . ".
Art. 9.
1.
Art. 29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 febbraio 1993
Gian Paolo Brizio