Legge regionale n. 10 del 22 febbraio 1993  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53 . Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino."
(B.U. 03 marzo 1993, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino)
1. 
Il Parco naturale della Valle del Ticino, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 , modificata con la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 , è ampliato sull'area denominata "Località Cascina Picchetta " nel Comune di Cameri.
2. 
I nuovi confini del Parco, modificati a seguito dell'ampliamento di cui al presente articolo, sono riportati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 che sostituisce per la parte ampliata la planimetria di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 .
Art. 2. 
(Norme transitorie)
1. 
Il Piano d'Area del Parco naturale della Valle del Ticino, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 , ed approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 839-CR 2194 del 21 febbraio 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori oggetto dell'ampliamento del Parco.
2. 
Per l'approvazione dell'integrazione del Piano d'Area di cui al comma precedente si applicano le procedure previste dall' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 febbraio 1993
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS