Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 1993  ( Versione vigente )
"Provvedimenti straordinari per superare l'emergenza abitativa in Piemonte. Modifica della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32 ."
(B.U. 27 gennaio 1993, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il Comune dispone la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1991 occupavano senza titolo alloggi realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato.
2. 
La regolarizzazione del rapporto locativo, mediante provvedimento di assegnazione, è subordinata:
a) 
al protrarsi dell'occupazione da parte del nucleo familiare alla data dell'assegnazione;
b) 
all'accertamento, ad opera della Commissione di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, del possesso, da parte degli occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento dell'assegnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 2, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), della L.R. 64/84 e successive modifiche ed integrazioni;
c) 
al recupero da parte dell'Ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione senza titolo. L'Ente gestore, peraltro, può consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore a due anni e con il pagamento dei relativi interessi legali;
d) 
alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato;
e) 
alla presentazione al Comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della domanda va presentata all'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A. C.P. ) ove trattasi di alloggio occupato di proprietà e/o in gestione dello I.A. C.P. medesimo.
Art. 2. 
1. 
La norma contenuta all' articolo 26, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 , non si applica nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rilasciato l'alloggio occupato senza titolo a seguito di provvedimento assunto dall'Ente gestore ai sensi dell' articolo 22 della L.R. 64/84 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. 
1. 
Nel caso in cui l'occupante senza titolo abbia sottratto il godimento dell'abitazione ad altro legittimo assegnatario, l'Ente gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli notifica il provvedimento contenente l'ordine di rilascio, inviandone copia al Comune. Il provvedimento, contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 474 del codice di procedura civile , titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
2. 
Il Comune, ricevuta la copia dell'ordine di rilascio, attribuisce all'occupante senza titolo, sempre che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), una abitazione con sistemazione provvisoria previa emissione da parte della Regione di provvedimento di riserva ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 64/84 e successive modifiche ed integrazioni.
3. 
La sistemazione provvisoria ha termine con la conclusione delle procedure di assegnazione conseguenti a bando di concorso già pubblicato.
4. 
A tal fine l'occupante senza titolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento indicato al comma 1, deve presentare domanda di assegnazione al Comune che a sua volta provvede a trasmetterla alla Commissione assegnazione alloggi prevista dall' articolo 10 della L.R. 64/84 e successive modifiche ed integrazioni.
5. 
La Commissione assegnazione alloggi, ove sia stata conclusa la graduatoria provvisoria ma non quella definitiva, dopo aver attribuito al richiedente il punteggio spettante, lo colloca nella corrispondente posizione di graduatoria.
6. 
In tale evenienza la sistemazione provvisoria cessa dopo l'assegnazione di un alloggio conseguente alla posizione in graduatoria dell'occupante temporaneo.
7. 
L'occupante senza titolo, qualora sia stato escluso dalla graduatoria per la impossidenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione, deve rilasciare l'alloggio temporaneamente messogli a disposizione dal Comune nel termine di due anni decorrenti dall'avvenuta sistemazione provvisoria.
Art. 4. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32 , è così sostituito: "
La deroga di cui al comma 1 ha efficacia fino al 31 dicembre 1993.
".
Art. 5. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, comma sesto, dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1993
Gian Paolo Brizio