Legge regionale n. 9 del 28 gennaio 1992  ( Versione vigente )
"Nuova determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di trascrizione e all'accisa sul gas naturale." [1]
(B.U. 05 febbraio 1992, n. 06)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il

visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Addizionale all'imposta di trascrizione)
1. 
L'addizionale regionale all'imposta di trascrizione, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , prevista dall' art. 6, lett. a) della legge 14 giugno 1990, n. 158 , ed istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , è fissata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione.
Art. 2.[2] 
(Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale)
1. 
L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) è dovuta dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 gennaio 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2007.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2007.