Legge regionale n. 56 del 24 dicembre 1992  ( Versione vigente )
"Interventi regionali in ambito attività COTRAO."
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Nell'ambito delle iniziative in materie rientranti nelle competenze regionali, svolte dalla Comunità di lavoro delle Alpi occidentali (COTRAO), cui la Regione Piemonte aderisce, la Giunta può assumere impegni per la realizzazione di mostre, incontri, riunioni, azioni promozionali di reciproca collaborazione, sia organizzandoli direttamente che contribuendovi con l'erogazione di contributi di sostegno.
2. 
Se le iniziative, di cui al comma 1, si svolgono all'estero, ogni determinazione al riguardo è assunta previa osservanza di quanto disposto dall' articolo 4, comma secondo, del D.P.R. 29 luglio 1977, n. 616 e del D.P.C.M. 11 marzo 1980 .
Art. 2. 
1. 
Fra gli interventi previsti all'articolo 1 sono ricomprese le spese di rappresentanza assunte per lo svolgimento delle iniziative medesime, quelle editoriali, quelle rivolte a garantire adeguata informazione relativamente all'attività di COTRAO, nonchè la quota, a carico regionale, delle spese generali di funzionamento della Comunità di lavoro.
Art. 3. 
1. 
Agli oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge e previsti per il corrente anno in lire 200.000.000, si provvede nel modo seguente:
a) 
quanto all'attività, di cui all'art. 2, mediante l'istituzione nel bilancio regionale di apposito capitolo avente la denominazione: "Oneri derivanti dalla partecipazione pro quota della Regione Piemonte all'attività generale organizzativa della COTRAO" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 200.000.000;
b) 
quanto agli oneri relativi all'attuazione di iniziative settoriali nelle materie ricomprese fra le deleghe attribuite ai singoli Assessori, mediante impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. 
Al finanziamento della spesa di lire 200.000.000 per il 1992 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, di cui al cap. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1992.
3. 
Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45, comma sesto, dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 1992
Gian Paolo Brizio