Legge regionale n. 48 del 10 novembre 1992  ( Versione vigente )
"Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte."
(B.U. 18 novembre 1992, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il

visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Costituzione)
1. 
La Regione Piemonte, promuove, nel quadro delle proprie competenze, la costituzione del "Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles", ed indirizza gli interventi per il restauro ed il recupero funzionale del Forte e la valorizzazione graduale delle opere e postazioni periferiche del sistema di difesa tra l'Assietta e S. Colombano.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte affida al Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte la cura, la ricerca e l'analisi storica di materiale e nozioni relative all'architettura militare in Piemonte ed i suoi rapporti con il più ampio contesto europeo, specie nell'ambito della Regione Piemonte, Provence Alpes Cote d'Azur, Rhone Alpes, Vallese e Canton Ticino con particolare riguardo alle opere ivi realizzate.
2. 
Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte organizza convegni e stampa materiale da conservarsi e presentarsi al pubblico ed agli studiosi.
Art. 3.[1] 
(Consiglio di amministrazione)
1. 
Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.
2. 
Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.
3. 
Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto , fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. 
Lo Statuto di cui all'articolo 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5. 
(Esperti)
1. 
Il Consiglio di cui all'art. 4 può invitare alle proprie sedute rappresentanti dei corrispondenti Enti nell'ambito degli Stati membri del Consiglio d'Europa e con particolare riguardo a quelli delle Regioni Francesi e Cantoni Svizzeri contermini al Piemonte.
2. 
Il Consiglio può invitare le unioni montane di comuni o gli altri Enti Locali o Società Storiche Piemontesi e Liguri, nel cui territorio o ambito di ricerche e studi, siano insediati edifici monumentali e architettonici posti allo studio da parte del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte.
[3]
3. 
Le modalità delle partecipazioni di cui ai commi 1 e 2, sono fissate nello Statuto e nel Regolamento del Centro Studi.
Art. 6. 
(Museo truppe alpine)
1. 
La Regione Piemonte opera affinchè nel corso del restauro e del recupero funzionale del Forte di Exilles, d'intesa con l'Associazione Nazionale Alpini e l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, e sentiti i pareri della Soprintendenza ai Beni Ambientali nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, vengano individuati locali per ospitare un museo dedicato alle Truppe Alpine e da Fortezza.
Art. 7. 
(Linee azione)
1. 
La Regione Piemonte opera affinchè nel corso del restauro e del recupero funzionale del sistema difensivo del Forte di Exilles, di intesa con l'Associazione Nazionale Alpini e/o altre organizzazioni di volontariato, sentiti i pareri della Soprintendenza ai Beni Ambientali nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare attività di formazione ed aggiornamento in materia di protezione civile, e, d'intesa con le unioni montane di comuni e con il Comune di Exilles, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare e valorizzare la presenza storica, culturale, agricola, artigianale, industriale, turistica del Piemonte e delle altre Regioni italiane.
[4]
Art. 8. 
(Statuto e regolamento)
1. 
Lo Statuto ed il Regolamento del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, saranno redatti dal primo Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Finanziamento)
1. 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, nonchè le spese per gli interventi finalizzati alla utilizzazione del sistema difensivo del Forte di Exilles, saranno stabilite con legge di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1993 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 1992.
Gian Paolo Brizio.

Note:

[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2013.

[2] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2013.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole " Comunità montane" sono state sostituite dalle parole "unioni montane di comuni" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2013.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "Comunità montane Alta e Bassa Valle Susa" sono state sostituite dalle parole "unioni montane di comuni" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2013.