Legge regionale n. 46 del 04 novembre 1992  ( Versione vigente )
"Istituzione del premio internazionale 'Piemontese nel mondo '."
(B.U. 11 novembre 1992, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione istituisce come riconoscimento pubblico il premio internazionale denominato: "Piemontese nel mondo", da attribuire con cadenza biennale a persone, di natura anche giuridica, comunità o associazioni operanti all'estero e che abbiano significativamente ed in senso positivo illustrato con la loro attività il nome del Piemonte ed i valori sociali, culturali e scientifici di cui la Regione è portatrice.
2. 
I riconoscimenti non possono essere più di cinque per ogni edizione del premio.
Art. 2. 
1. 
L'attribuzione del riconoscimento è decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita per ciascuna edizione del premio come segue:
a) 
il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
b) 
gli Assessori regionali con competenze in materia di cultura ed emigrazione;
c) 
tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio;
d) 
due componenti designati dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione;
e) 
un componente designato dall'Associazione Internazionale Piemontesi nel mondo.
2. 
La Segreteria della Commissione è assicurata dalla Segreteria della Giunta regionale.
3. 
La consegna del riconoscimento verrà effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia alla presenza delle principali autorità del Piemonte preferibilmente nel periodo fissato per la celebrazione della festa del Piemonte.
4. 
Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per degnamente manifestare il rilievo ed il valore .morale del premio.
Art. 3. 
1. 
All'inizio del biennio cui il riconoscimento si riferisce la Giunta regionale, su specifiche indicazioni del Consiglio regionale, approva il bando concernente i criteri di selezione dei candidati al Premio e le modalità per la presentazione e l'avvallo delle candidature.
2. 
Il riconoscimento può essere aggiudicato esclusivamente a personalità la cui attività si svolga in prevalenza all'estero, con nascita o discendenza diretta da nati in Piemonte.
Art. 4. 
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico del bilancio regionale le spese di organizzazione del riconoscimento "Piemontese nel mondo".
2. 
Il premio può consistere anche nel finanziamento di eventuali iniziative di carattere culturale, sociale od umanitario direttamente connesse alle attività svolte dalle personalità premiate.
3. 
L'organizzazione del premio e delle relative manifestazioni può essere dalla Giunta regionale affidata alle rappresentanze ufficiali dell'emigrazione piemontese all'estero.
Art. 5. 
1. 
Alle spese di cui all'articolo precedente, valutate complessivamente in L. 50.000.000 annue, si provvederà mediante l'istituzione, in termini di competenza e di cassa, nel comparto "spese" del bilancio regionale di ciascun esercizio di specifico capitolo avente la denominazione "spese connesse all'organizzazione del riconoscimento internazionale 'Piemontese nel mondo ' ".
2. 
Per l'esercizio finanziario 1992 la dotazione del capitolo viene assicurata mediante prelievo della somma di L. 50.000.000 dal capitolo 15960 del bilancio vigente; la spesa per gli anni successivi al 1992 è autorizzata con legge di bilancio.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 1992
Gian Paolo Brizio