Legge regionale n. 41 del 25 agosto 1992  ( Versione vigente )
"Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie."
(B.U. 02 settembre 1992, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai Regolamenti o dalle Direttive della Comunità Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico Fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.
2. 
L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente è condizionata dalla presentazione ed approvazione da parte della Giunta Regionale di appositi progetti di intervento.
3. 
Il coordinamento per la gestione delle iniziative è assicurato dal Servizio C.E.E. della Presidenza della Giunta Regionale.
Art. 2. 
1. 
In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E. ".
2. 
Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.
3. 
(...)
[1]
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 agosto 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 del 2004.