La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2003.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 del 2003.
[3] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 61 del 1995.
[4] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 61 del 1995.
[5] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2003.
[6] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2003.
[7] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2003.
[8] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 del 2003.
[9] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 del 2003.
[10] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 2003.
[11] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 del 2003.
[12] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 del 2003.