Legge regionale n. 32 del 30 giugno 1992  ( Versione vigente )
"Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , relativo al recepimento della Direttiva CEE n. 82/501, inerente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Disciplina delle funzioni di competenza regionale."
(B.U. 08 luglio 1992, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e campo di applicazione)
1. 
La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183 ", al fine anche di perseguire gli obiettivi di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di tutela dell'ambiente e di informazione dei cittadini secondo i disposti del Titolo Primo dello Statuto della Regione Piemonte .
Art. 2. 
(Competenze della Regione)
1. 
Ai sensi del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , compete alla Regione Piemonte:
a) 
partecipare all'attività degli organi consultivi indicati nell' art. 15 del D.P.R. n. 175/1988 ;
b) 
ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 ed i progetti di nuovi impianti di cui all' art. 9 del D.P.R. n. 175/1988 ;
c) 
formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative;
d) 
trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lett. c), alle Autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
e) 
chiedere, relativamente agli impianti esistenti sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli Enti locali e degli Organismi pubblici interessati;
f) 
comunicare ai Ministeri della Sanità e dell'Ambiente i risultati dell'esame di cui alla lett. c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
g) 
vigilare affinchè il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o dichiarazione dell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
h) 
esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 175/1988 , anche al fine della formulazione del parere nell'ambito delle Conferenze previste dall' art. 16 del D.P.R. 175/1988 ;
i) 
prescrivere l'obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 175/1988 ;
l) 
procedere, in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dei commi 3 e 4 dell' art. 10 del D.P.R. n. 175/1988 ;
m) 
provvedere alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, acquisite le conclusioni ministeriali sul rapporto di sicurezza di cui all' art. 19 del D.P.R. n. 175/1988 ;
n) 
esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni trasmesse da parte del Prefetto ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 175/1988 ;
o) 
valutare ed approvare con procedure di urgenza i piani di riconversione e/o di rilocalizzazione presentati ai sensi dell'art. 14;
p) 
svolgere studi e ricerche sulla problematica connessa al rischio di incidente, all'uso di tecnologie e di processi produttivi più sicuri, al riuso ed al riciclo di scarti tossici e nocivi di lavorazione, al fine di contribuire all'introduzione di più elevati standards di sicurezza nel sistema delle imprese piemontesi;
q) 
svolgere ogni altra attività relativa alle finalità e al campo di applicazione di cui all'art. 1.
Art. 3. 
(Organizzazione)
1. 
Le competenze di cui all'art. 2 sono attribuite ai Settori regionali competenti per materia, ai sensi della l.r. 8 settembre 1986, n. 42 ed esercitate dalla Giunta Regionale mediante l'attivazione di Unità Flessibile, determinando:
a) 
il responsabile dell'Unità Flessibile ai sensi dell' art. 40 della l.r. 7 giugno 1989, n. 34 ;
b) 
la composizione e le funzioni dell'Ufficio di Segreteria;
c) 
l'utilizzazione del personale appartenente ai Settori regionali interessati;
d) 
i criteri per la stipulazione di contratti a termine, di convenzioni, o di consulenza.
2. 
L'Unità Flessibile si avvale del Comitato tecnico scientifico e delle Conferenze provinciali sui rischi industriali di cui agli artt. 4 e 5.
Art. 4. 
(Comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attività industriali a rischio)
1. 
Per lo svolgimento dei compiti consultivi e per l'attività di supporto nelle valutazioni tecniche di cui all'art. 2, è istituito il Comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attività industriali a rischio. Nelle attività di supporto è ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante.
[1]
2. 
Con provvedimento della Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare, sono definiti la composizione ed il funzionamento del Comitato, di cui fanno parte:
a) 
il responsabile dell'Unità Flessibile di cui all'art. 3;
b) 
funzionari dei competenti uffici delle Amministrazioni provinciali del Piemonte;
c) 
esperti delle Unità socio sanitarie locali (UU.SS.SS.LL.) del Piemonte, appartenenti ai servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica;
d) 
esperti dei Dipartimenti centrali o periferici dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
e) 
un rappresentante dell'Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco;
f) 
esperti scelti fra gli Atenei piemontesi e gli Enti pubblici e privati e Centri di ricerca di provata qualificazione scientifica in materia.
2 bis. 
Ogni componente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da altro esperto all'uopo designato con funzione di supplenza.
[2]
2 ter. 
Il fabbricante, o un tecnico di sua fiducia, su richiesta del Comitato può partecipare alle sedute dello stesso.
[3]
3. 
A ciascun componente del Comitato spetta il trattamento previsto dalla l.r. 2 luglio 1976, n. 33 .
4. 
La Giunta può avvalersi della collaborazione delle Associazioni sindacali, di categoria ed ambientaliste, Atenei e Centri di ricerca.
Art. 5.[4] 
(Conferenze provinciali)
1. 
Ai fini di coadiuvare le Autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione ed a supporto delle competenze regionali previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e dall'articolo 14, la Giunta regionale istituisce, a livello provinciale, una o più Conferenze sui rischi industriali, composte:
a) 
dal Presidente della Provincia che la presiede o da un suo delegato;
b) 
dai Sindaci dei comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. 175/1988 e dai Sindaci dei comuni confinanti con i comuni su cui insistono tali imprese;
c) 
dai legali rappresentanti delle U.S.L.;
d) 
da un delegato del Presidente della Giunta regionale;
e) 
da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle associazioni industriali più rappresentative a livello provinciale o regionale;
f) 
da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) 
da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. 
La Conferenza sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione, invitandolo, anche a mezzo di un suo delegato, alle sedute della Conferenza.
3. 
La Conferenza, se richiesta, coadiuva i Sindaci, i Prefetti, la Giunta regionale o altre autorità competenti nella diffusione dell'informazione alla popolazione relativa alle misure di sicurezza ed alle norme da seguire in caso di incidente.
4. 
La Conferenza, per quanto concerne gli impianti esistenti soggetti a dichiarazione ai sensi dell' articolo 6 del D.P.R. 175/1988 , riceve dall'Unità flessibile documentazione comprendente:
a) 
una scheda riassuntiva che evidenzia:
1) 
la localizzazione dell'azienda con le indicazioni territoriali ed ambientali dell'area in cui la stessa è dislocata;
2) 
il tipo di processo produttivo;
3) 
le sostanze trattate e la relativa scheda tossicologica;
4) 
lo scenario degli incidenti ipotizzati;
5) 
le misure di sicurezza adottate;
6) 
il numero degli addetti;
7) 
le misure previste nel piano di emergenza interno;
b) 
le conclusioni istruttorie e le misure integrative proposte.
5. 
La Conferenza formula eventuali proposte o suggerimenti entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione suddetta.
6. 
Il Presidente della Giunta regionale, in ordine ai progetti di nuovi impianti soggetti all'obbligo di dichiarazione, convoca immediatamente la Conferenza presso la sede regionale, a cui partecipa l'Unità flessibile, per acquisire osservazioni, proposte e dati conoscitivi non desumibili dalla documentazione agli atti.
7. 
L'Unità flessibile, terminata l'istruttoria di cui all'articolo 7, trasmette alla Conferenza la documentazione di cui al comma 4, sulla quale la Conferenza formula eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.
8. 
Il Presidente della Giunta regionale, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, richiede la convocazione della Conferenza provinciale.
Art. 6. 
(Notifica)
1. 
La Giunta regionale, ai fini della partecipazione regionale alla Conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell' art. 18 del D.P.R. n. 175/1988 , effettua tramite l'Unità Flessibile un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad essa allegato di ogni azienda oggetto di istruttoria in sede ministeriale.
2. 
La Giunta regionale informa il Sindaco del Comune interessato del ricevimento in copia della notifica.
3. 
La Giunta regionale, inoltre, esamina le notifiche relative agli impianti interessati alla definizione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali ed alla predisposizione dei piani di emergenza d'area secondo quanto previsto dall' art. 12, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 175/1988 .
Art. 7.[5] 
(Dichiarazione)
1. 
L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all' articolo 6 del D.P.R. 175/1988 è svolto dall'Unità flessibile di cui all'articolo 3.
2. 
Tali compiti riguardano:
a) 
la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonchè la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell' articolo 6 del d.p.r. 175/1988;
b) 
la richiesta, ove ritenuta necessaria, delle informazioni supplementari con la determinazione dei termini in cui sono trasmesse le risposte;
c) 
l'eventuale verifica, tramite sopralluogo, dei punti critici dell'impianto emergenti dal rapporto e delle relative misure di sicurezza;
d) 
l'organizzazione delle ispezioni collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
e) 
la valutazione tecnica dell'attendibilità delle analisi svolte dal fabbricante in ordine ai rischi prospettati ed alle misure di sicurezza adottate;
f) 
la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni ed osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3. 
La Giunta regionale informa il Sindaco del comune interessato ed il Prefetto della provincia competente del ricevimento della dichiarazione.
4. 
I relativi provvedimenti sono adottati entro il 1996 con decreto del Presidente della Giunta regionale e comunicati al Sindaco ed al Prefetto competenti per territorio ai quali è altresì trasmesso, in allegato, l'elenco degli ulteriori soggetti istituzionali informati.
5. 
Per le nuove attività industriali di cui all'articolo 8, i provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla ricezione delle dichiarazioni o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
Art. 8. 
(Nuove attività industriali)
1. 
Tutti i fabbricanti che intendano iniziare, ampliare, modificare attività industriali o impianti che ricadano nel campo di applicazione dell' art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 , devono inoltrare la documentazione prevista alla Giunta regionale, se soggetti all'obbligo della dichiarazione.
2. 
Copia della documentazione relativa alla notifica o alla dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle istanze per autorizzazioni e notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, igiene pubblica, sicurezza sul lavoro.
Art. 9. 
(Funzioni ispettive)
1. 
La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, avvalendosi delle strutture di cui agli artt. 3 e 4.
2. 
La Giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al D.P.R. n. 175/1988 , si avvale direttamente dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Laboratori di Sanità Pubblica. Sono fatte salve le competenze di legge relative all'igiene e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.
3. 
La Giunta regionale può altresì individuare propri operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.P.R. n. 175/1988 ; tali operatori sono muniti di documento di riconoscimento ed hanno funzioni analoghe a quelle degli Ispettori nominati ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. n. 175/1988 .
4. 
Gli atti di cui al comma 6 dell'art. 21 del D.P.R. n. 175/1988 , sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 10. 
(Pronto intervento)
1. 
Presso i Laboratori di Sanità Pubblica di cui alla l.r. 23 dicembre 1988, n. 49 , attraverso l'istituto contrattuale della pronta disponibilità, è garantito il pronto intervento per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrità ambientale nonchè per soddisfare le richieste dei competenti Organi della Protezione Civile.
Art. 11. 
(Sistema informativo regionale)
1. 
È istituito il registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante.
2. 
La Giunta regionale, per l'esercizio dei compiti previsto dalla presente legge, si avvale di banche dati e di modelli di simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della tutela della salute pubblica, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'ISPESL.
3. 
Il sistema informativo di cui al comma 2 è messo a disposizione delle Sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 10, delle Conferenze di cui all'art. 5, dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15.
Art. 12. 
(Formazione del personale)
1. 
I programmi per la formazione del personale della Regione e del Servizio sanitario contengono apposite prescrizioni per l'organizzazione di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, a carattere obbligatorio, per il personale addetto ai compiti della presente legge.
Art. 13.[6] 
(...)
Art. 14. 
(Riconversione e rilocalizzazione)
1. 
La Regione, qualora valuti incompatibile la presenza di una attività produttiva con le esigenze della tutela della salute umana, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e, sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di riconversione o di rilocalizzazione della suddetta attività, trasmettendola alla Conferenza provinciale competente per l'esame e la formulazione di eventuali osservazioni.
2. 
La Regione, congiuntamente al piano definitivo di riconversione o rilocalizzazione, stipula, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'impresa e gli Enti locali interessati riguardante le implicazioni urbanistiche, occupazionali, finanziarie ed organizzative che impegnano le rispettive parti per la realizzazione del piano.
Art. 15. 
(Osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e per la riconversione ecologica)
1. 
Al fine di svolgere le ricerche sulla sicurezza degli ambienti di vita o di lavoro e sulla riconversione ecologica dell'apparato produttivo, nonchè per svolgere compiti di supporto agli organi istituzionali della Regione, il Consiglio regionale promuoverà la costituzione di un Osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e la riconversione ecologica, in collaborazione con gli Atenei piemontesi, Finpiemonte, gli Istituti di ricerca, le Associazioni sindacali, di categoria e ambientaliste.
Art. 16. 
(Sanzioni)
1. 
Nel caso di inosservanza delle norme previste nella presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui all' art. 21 del D.P.R. n. 175/1988 .
Art. 17. 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede ai sensi della legge regionale in materia di collaborazioni esterne.
2. 
Agli oneri di cui agli artt. 4 e 5 stimati in lire trentamilioni per l'anno finanziario 1992 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione per l'anno 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 4 il periodo "Nelle attività di supporto è ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante." è stato aggiunto ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.

[2] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.

[3] Il comma 2 ter dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.

[4] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1995.

[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 del 1995.

[6] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 1995.