Legge regionale n. 18 del 30 marzo 1992  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attività contrattuale della Regione)."
(B.U. 08 aprile 1992, n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lett. g) dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 , è sostituita dalla seguente: "
g)
quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta.
" .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 marzo 1992
Gian Paolo Brizio