Legge regionale n. 12 del 05 marzo 1992  ( Versione vigente )
"Correzione di errori materiali della L.R. 23 aprile 1990, n. 36 (Recepimento contratto nazionale di lavoro 1988/90)."
(B.U. 11 marzo 1992, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Sono approvate le sostituzioni, in appresso specificate, rettificative di errori materiali riscontrati - e nelle sostituzioni evidenziati - negli artt. 6, 25, 35 e nella tabella 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990." .
Art. 2. 
1. 
I commi 1 e 5 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: "
1.
Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
5.
Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci della Regione e dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per l'erogazione del fondo di cui all'art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente, e comunque con maggiorazione dello 0,65% del monte salario.
" .
Art. 3. 
1. 
La lett. a) del comma 1 dell'art. 25 è sostituita dalla seguente: "
a)
per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell' art. 20 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 : per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero.
" .
Art. 4. 
1. 
I commi 1 e 5 dell'art. 35 sono sostituiti dai seguenti: "
1.
E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.
5.
Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non è attribuito al personale di cui all'art. 43, comma 2, nonchè al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
" .
Art. 5.[1] 
(...)
Art. 6. 
1. 
Qualsiasi effetto, determinatosi nel periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge in conseguenza degli errori materiali rettificati agli artt. 2, 3, 4 e 5, è da ritenersi nullo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 1992
Gian Paolo Brizio.

Note: