Legge regionale n. 54 del 09 dicembre 1992  ( Versione vigente )
"Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista."
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista, nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 2. 
(Attività di estetista)
1. 
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. 
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
3. 
L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, è aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , articolo 10, comma 1.
4. 
L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 3. 
(Conseguimento della qualificazione professionale)
1. 
La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) 
di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990 , articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) 
oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all' esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
[1]
c) 
oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. 
I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.
Art. 4. 
(Requisiti delle imprese)
1. 
L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.
[2]
2. 
(...)
[3]
3. 
(...)
[4]
4. 
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. 
L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
6. 
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5. 
(Programmazione delle attività)
1. 
Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze sociali, la Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di Sviluppo, programma un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attività di estetista. A tale fine si avvale di:
a) 
regolamenti comunali previsti dall'articolo 6;
b) 
corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. 
(...)
[5]
3. 
I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 6. 
(Regolamento comunale)
1. 
I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990 , e nella presente legge regionale.
2. 
I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
3. 
Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.
4. 
Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990 .
5. 
Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) 
i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;
b) 
(...)
[6]
c) 
(...)
[7]
d) 
le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede;
[8]
e) 
(...)
[9]
f) 
le caratteristiche e la destinazione d'uso nonchè i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonchè i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
g) 
l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;
h) 
le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.
6. 
(...)
[10]
7. 
Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della legge n. 1142/1970 , rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n.1/1990 .
Art. 7.[11] 
(Dichiarazione di inizio attività)
1. 
Ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , l'esercizio dell'attività' di estetista di cui alla l. 1/1990 e di cui alla presente legge, é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
2. 
La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. 
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
4. 
Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6. 
La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 8.[12] 
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. 
Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale.
2. 
Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
3. 
Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.
Art. 9.[13] 
(Equiparazione ai dipendenti di impresa)
1. 
(...)
[14]
2. 
(...)
[15]
3. 
Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
4. 
(...)
[16]
Art. 10. 
(Composizione della Commissione comunale)
1. 
La Commissione comunale di cui all' articolo 3 della legge n. 1142/1970 è integrata da due imprenditori artigiani legittimati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.
[17]
1 bis. 
In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.
[18]
Art. 11. 
(Corsi di Formazione Professionale)
1. 
I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3 , sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso gli enti di cui all' articolo 5 della legge n. 845/1978 , oppure, in mancanza di strutture idonee e professionalità adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste anche ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge n. 1/1990 ed agli effetti dell' articolo 24 della legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 .
2. 
I contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a quanto previsto dalla legge 1/1990 , articoli 3, 6, commi 2 e 3, 8, commi 4 e 7, 10.
3. 
I soggetti gestori dei corsi di cui al comma 1, dovranno garantire l'idoneità dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico, certificate dal Comune. La Regione esercita la vigilanza tecnica sulle attività di estetista attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 1/1990 .
4. 
Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione nomina commissioni d'esame ai sensi della legge regionale n. 8/1980 , articolo 25, così composte:
a) 
un funzionario regionale della Formazione Professionale con funzione di presidente;
b) 
un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
c) 
un esperto designato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
d) 
due esperti designati dagli organi provinciali delle Organizzazioni delle categorie a struttura nazionale;
e) 
due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
f) 
il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) 
due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dalla legge n. 1/1990 , articolo 6, comma 3.
5. 
La Regione Piemonte a seguito del superamento dell'esame teorico pratico, rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista. Viene altresì rilasciato, al termine del corso biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e previo superamento di apposito esame presso le Commissioni di cui al comma 4, attestato di qualifica professionale ai sensi della legge n. 845/1978 , articolo 14, comma 2.
Art. 12.[19] 
(...)
Art. 13. 
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. 
La vigilanza sulle osservazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990 , articolo 3 viene esercitata dalle UU.SS.SS.LL. e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
[20]
2. 
Chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n. 1/1990 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987 .
3. 
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al secondo comma è il Sindaco del Comune in cui è avvenuta l'infrazione.
Art. 14. 
(Norme transitorie)
1. 
La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) 
siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , articolo 1 come sostituito dalla legge n. 1142/1970 , articolo 1;
b) 
oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla legge n. 1142/1970 , articolo 2;
c) 
oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. 
Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. 
La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonchè dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. 
Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 11, al termine dei quali è rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. 
La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , articolo 28, a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).
6. 
Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinnanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla legge n.845/1978 , articolo 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico.
7. 
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , articolo 1, come sostituito dalla legge n. 1142/1970 , articolo 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui articolo 11, comma 4.
8. 
(...)
[21]
Art. 15. 
(Attività di estetista - parrucchiere)
1. 
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge n.443/1985 , articolo 3, comma 2. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. 
I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 dicembre 1992
Gian Paolo Brizio

Allegato A 

ALLEGATO A: ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a quattro milliampere (mA).

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.


Note:

[1] Nella lettera b del comma 1 dell'articolo 3 le parole "in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'" sono state sostituite dalle parole ", legittimato all'" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[2] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[3] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[4] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[5] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[6] La lettera b del comma 5 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[7] La lettera c del comma 5 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[8] La lettera d del comma 5 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[9] La lettera e del comma 5 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[10] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[11] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[12] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[13] La rubrica dell'articolo 9 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 5 del 2013.

[14] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.

[15] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.

[16] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.

[17] Nel comma 1 dell'articolo 10 la parola "autorizzati" è stata sostituita dalla parola " legittimati" ad opera del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[18] Il comma 1 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 38 del 2009.

[19] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[20] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "dalla Commissione provinciale per l'artigianato" sono state abrogate ad opera della lettera e del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.

[21] Il comma 8 dell'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.