La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 " sono state sostituite dalle parole "dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) " ad opera dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[3] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 dopo la parola "fusioni" sono state aggiunte le parole " e incorporazione" ad opera del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[4] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2009.
[5] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2009.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole "di fusione" sono state inserite le parole "e di incorporazione" e le parole "di cui all'art. 10" sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali)" ad opera del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[7] La lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2009.
[8] La lettera e ter) del comma 3 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[9] Nel comma 4 dell'articolo 3 le parole "I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2009.
[10] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "ai sensi della legge 142/90" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[11] Il comma 5 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[12] Nel comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "al comma 5" sono state aggiunte le parole "e 5 bis" ad opera del comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 26 del 2015.
[13] Nel comma 7 dell'articolo 3 le parole "Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e" sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2009.
[14] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[15] La lettera c bis del comma 2 dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[16] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole ", qualora non siano già stati presentati," sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[17] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole "ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[18] Nel comma 5 dell'articolo 4 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[19] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2009.
[20] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2009.
[21] Nel comma 4 dell'articolo 7 le parole "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2009.
[22] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2004.
[23] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.
[24] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.
[25] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 1996.