La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2009.
[2] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2009.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "diecimila abitanti" sono state sostituite dalle parole "cinquemila abitanti" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2009.
[4] La lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 del 2009.
[5] Nel comma 4 dell'articolo 3 le parole "I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2009.
[6] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "Ricevuti i pareri richiesti," sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2009.
[7] Nel comma 6 dell'articolo 3 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1995.
[8] Nel comma 7 dell'articolo 3 le parole "Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e" sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2009.
[9] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[10] La lettera c bis del comma 2 dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[11] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole ", qualora non siano già stati presentati," sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2009.
[12] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole "ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[13] Nel comma 5 dell'articolo 4 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[14] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2009.
[15] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2009.
[16] Nel comma 4 dell'articolo 7 le parole "o per altre analoghe e comprovate esigenze locali" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2009.
[17] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2004.
[18] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.
[19] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.
[20] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 1996.