La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1995.
[2] Nel comma 6 dell'articolo 3 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1995.
[3] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole "ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[4] Nel comma 5 dell'articolo 4 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1995.
[5] Nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1995.
[6] Nel comma 5 dell'articolo 6 le parole "ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1995.
[7] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2004.
[8] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2004.
[9] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 1996.