La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[4] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[5] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[6] Il comma 5 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[7] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
[8] Nel comma 7 dell'articolo 5 le parole "o d'argento o di bronzo" sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 41 del 1994.
[9] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[10] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
[11] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.
[12] Nel comma 5 dell'articolo 9 le parole "Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE )" sono state aggiunte ad opera del comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 33 del 2001.