La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2013.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2013.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole " Comunità montane" sono state sostituite dalle parole "unioni montane di comuni" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2013.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "Comunità montane Alta e Bassa Valle Susa" sono state sostituite dalle parole "unioni montane di comuni" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2013.