Legge regionale n. 47 del 04 novembre 1992  ( Versione vigente )
"Modifica dell'art. 7, 1 comma, della L.R. 23 aprile 1992, n. 24 'Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle Province '."
(B.U. 11 novembre 1992, n. 46)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L'art. 7, comma 1, della L.R. 23 aprile 1992, n. 24, è così modificato: "
1.
I trasferimenti previsti dalla legge sono completati entro il 31 dicembre 1992.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 1992
Gian Paolo Brizio