Legge regionale n. 43 del 29 ottobre 1992  ( Versione vigente )
"Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna."
(B.U. 04 novembre 1992, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in riferimento agli art. 3 e 37 della Costituzione e in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto , nonchè sulla base della raccomandazione 635/84 del Consiglio delle Comunità Europee sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, predispone, nell'ambito delle proprie competenze, le condizioni tecniche e operative per promuovere e favorire l'adozione di misure, denominate "azioni positive" per le donne come disposto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro" avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione per le pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 .
Art. 2. 
(Azioni positive)
1. 
In attuazione della normativa comunitaria e della legge 10 aprile 1991, n. 125 , si intendono per azioni positive quelle misure atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nell'accesso al lavoro e nel lavoro.
2. 
Le azioni positive hanno lo scopo di:
a) 
eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) 
favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) 
favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) 
superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) 
promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
f) 
favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro e dei tempi dell'organizzazione sociale, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
g) 
attuare anche in riferimento al comma 6 dell'art. 2 della legge 125/91 , nei confronti del proprio personale azioni positive nel settore della formazione, della progressione di carriera, dell'organizzazione del lavoro attraverso la predisposizione di programmi annuali di intervento.
Art. 3. 
(Soggetti)
1. 
In ambito regionale le azioni positive di cui all'art. 2 possono essere promosse dai Consiglieri di parità, dalla Commissione regionale pari opportunità, dalle Commissioni provinciali e comunali pari opportunità, dalle Consulte femminili, dai centri per la parità a livello locale ed aziendale, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali.
Art. 4. 
(Struttura informativa e sistema informativo sulle pari opportunità)
1. 
Per le finalità di cui agli articoli precedenti e per dare attuazione alle politiche definite dai soggetti di cui all'art. 3, la Regione realizza una struttura di supporto, istituita nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione, che operi per la promozione e diffusione dell'informazione disponibile sui temi identificati dalla legge 125/91 .
2. 
Alla struttura viene attribuito il compito di programmare e organizzare la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di dati e progetti relativi al tema "donne e mercato del lavoro", finalizzandoli alla promozione, sviluppo e divulgazione delle "azioni positive"; a tal fine la struttura si raccorda con i Settori e i Servizi competenti per le specifiche materie ed in particolare con il Servizio "Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro".
3. 
I criteri per la composizione di tale struttura e le modalità del suo funzionamento saranno definiti secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale.
4. 
La Giunta Regionale invia annualmente al Consiglio una relazione sulla effettiva operatività della legge e sull'attività svolta entro il mese di febbraio.
Art. 5. 
(Rapporti)
1. 
L'attività della struttura è svolta a supporto delle Consigliere regionali e provinciali di parità ( legge 18 dicembre 1984, n. 863 , legge 28 febbraio 1987, n.56 e legge 10 aprile 1991, n. 125 ), della Commissione regionale pari opportunità ( legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 ), delle Commissioni provinciali e comunali pari opportunità, delle Consulte femminili, dei centri e degli organismi di parità, della Commissione regionale per l'impiego ( legge 28 febbraio 1987, n. 56 ) e degli Enti locali.
2. 
La struttura tecnica attiva inoltre contatti costanti con i Ministeri competenti, la Comunità Economica Europea e ogni altro ente di emanazione comunitaria o dello Stato, allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie da organizzare e divulgare.
Art. 6. 
(Articolazione territoriale)
1. 
Al fine di utilizzare l'articolazione territoriale delle informazioni, tese ad inserire le azioni positive in un quadro di politica di promozione e di sostegno dell'occupazione femminile, la struttura tecnica si avvale dell'attività svolta dagli Osservatori sul Mercato del Lavoro, decentrati sul territorio.
2. 
Per quanto di rispettiva competenza, le attività della struttura si raccordano inoltre con quelle degli operatori dei C.I.L.O. (Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1991, n.48) e dei Centri per l'informazione a livello locale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Art. 7. 
(Informazione e consulenza sulle pari opportunità)
1. 
Presso la Commissione regionale pari opportunità viene istituito un apposito sportello di informazione e consulenza denominato "sportello donna", che opera in collaborazione con la struttura di cui all'art. 4 ed è istituito secondo le procedure previste dalle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.
2. 
Lo sportello donna acquisisce le informazioni relative alle leggi 125/1991 e 215/1992, nonchè alla normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parità, raccolte ed organizzate secondo quanto previsto dall'art. 4 e provvede alla loro divulgazione in particolare attraverso i soggetti citati all'art. 5.
3. 
Promuove, attraverso le strutture regionali, la raccolta dei progetti di azioni positive elaborati e messi in opera negli Enti locali e negli Enti pubblici piemontesi.
Art. 8. 
(Orientamento)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n.125 e della risoluzione della CEE 3 giugno 1985, n. 85/6, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione, favorisce e sostiene , presso il sistema educativo scolastico, lo sviluppo di iniziative di orientamento con attenzione specifica alle tematiche delle pari opportunità.
2. 
Per queste finalità, la Regione opera per favorire ogni iniziativa tesa al superamento di modelli tradizionali di scelta di percorsi scolastici e/o formativi, anche favorendo attività di orientamento in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sottorappresentate.
Art. 9. 
(Formazione Professionale)
1. 
In riferimento alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 che disciplina la Formazione Professionale, la Regione, in concorso con gli organismi di parità di cui alle leggi 863/84, 56/87, 125/91 e alla legge regionale 46/86 , e con la Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 56/87 , opera affinchè sia promosso un adeguamento della programmazione e dell'informazione sul sistema della formazione professionale per favorire l'inserimento in essa di studenti di ambo i sessi.
Art. 10. 
(Politiche attive del lavoro)
1. 
In riferimento alla normativa nazionale e comunitaria indicata nella presente legge e alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 sulla formazione professionale, la Regione si impegna ad attuare interventi nei confronti di donne in età superiore ai 25 anni:
a) 
che vogliono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;
b) 
che vogliono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per motivi di diversa natura;
c) 
che intendono intraprendere attività lavorative autonome individuali o in forma di cooperativa.
2. 
Le specifiche normative di settore di intervento regionale dovranno prevedere azioni per la realizzazione di quanto previsto al comma 1°.
Art. 11. 
(Priorità)
1. 
Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione dà priorità agli Enti ed alle imprese che attuino al proprio interno azioni positive a favore delle donne.
2. 
Al fine di avvalersi di tale priorità, gli Enti e le Imprese sia private che cooperative o con altra natura giuridica debbono presentare alla Regione progetti o documentazione di azioni positive.
Art. 12. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
All'autorizzazione di spesa per l'attuazione della presente legge si provvede come segue:
a) 
per l'anno finanziario 1992, in occasione della predisposizione del relativo assestamento;
b) 
per gli anni successivi, in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 1992
Gian Paolo Brizio