Art. 3.
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, il privato o il legale rappresentante dell'Ente, Organizzazione od Associazione di volontariato richiedente presenta al Presidente della Giunta Regionale e, per esso, all'Assessore alla Sanità, apposita domanda in carta legale, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio, e/o sede, codice fiscale, denominazione dell'organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative.
2.
Il soggetto che chieda l'autorizzazione al trasporto specifica nella domanda se intende esercitare, oltre al trasporto ordinario, anche l'attività di soccorso di malati e feriti, al fine di ottenere una esplicita estensione dell'autorizzazione.
3.
La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a)
per i soggetti richiedenti, diversi dalle persone fisiche, atto costitutivo e
statuto
che, qualora si tratti di associazione di volontariato, è conforme alla normativa statale e regionale sul volontariato;
b)
regolamento per lo svolgimento delle attività;
c)
planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede;
d)
elenco delle autoambulanze con l'indicazione del tipo e del numero di targa e con la descrizione delle caratteristiche tecniche che dovranno essere conformi a quelle stabilite dal Ministero dei Trasporti per l'allestimento di autoveicoli ad ambulanza e copia delle relative carte di circolazione;
e)
elenco delle eliambulanze, con indicazione del tipo e del numero di immatricolazione e descrizione delle caratteristiche tecniche;
f)
copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo di possesso dei mezzi di cui alle lett. d) ed e);
g)
elenco delle attrezzature e dei materiali sanitari in dotazione a ciascun mezzo di trasporto e di quelli presenti nelle sedi;
h)
indicazione del nominativo e degli altri elementi di riconoscimento del direttore sanitario o del medico responsabile del servizio e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
i)
certificato di iscrizione all'Ordine dei medici del sanitario, di cui alla lett. h) e di altri eventuali medici corresponsabili del servizio;
l)
elenco del personale a rapporto d'impiego o prestazione d'opera e di quello volontario, con indicazione delle relative mansioni;
m)
copia dell'attestato di frequenza a corso di addestramento organizzato in conformità a programmi regionali e autorizzato dalla Regione e di superamento dell'esame finale alla presenza dei docenti del corso e di un rappresentante della Regione stessa, conseguito dal personale addetto all'assistenza;
n)
attestazione che il personale addetto alla conduzione del mezzo di trasporto è in possesso della patente di guida;
o)
attestazione che su ogni mezzo adibito al trasporto di pronto soccorso sarà garantita sempre la presenza di due unità di personale addetto all'assistenza delle quali almeno una unità in possesso dei requisiti di cui alla lett. m);
p)
indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto ed eventualmente di quelle secondarie, con l'indicazione del relativo ambito territoriale per lo svolgimento delle attività;
q)
preciso orario di attività dei singoli mezzi di trasporto, con la presenza del rispettivo personale;
r)
documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;
s)
qualora il soggetto richiedente sia una associazione di volontariato, dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato, rilasciata da ciascun addetto volontario e controfirmata dal responsabile dell'associazione;
t)
copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da:
1)
responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione dei mezzi di trasporto, sia allo svolgimento delle attività di soccorso;
2)
infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.