Legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992  ( Versione vigente )
"Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private."[1]
(B.U. 04 novembre 1992, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Art. 1. 
(Campo di applicazione)
1. 
La legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio delle attività da parte di Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e organismi di volontariato che svolgono trasporto ed eventualmente soccorso di infermi e feriti a mezzo di autoambulanze o eliambulanze.
2. 
Sono esclusi dalla disciplina del Titolo I e del Titolo II i servizi di autoambulanze gestiti dalla Croce Rossa Italiana C.R.I. e da Enti e Corpi dello Stato, quali forze armate e vigili del fuoco.
Art. 2. 
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. 
L'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto ed eventualmente di soccorso di infermi e feriti è rilasciata dalla Giunta Regionale, previo parere istruttorio delle Unità Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL. in cui sono ubicate le sedi utilizzate dal privato, dall'Ente, dalla Organizzazione o Associazione di volontariato richiedente per l'espletamento del servizio e previo accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari, demandato al servizio di igiene e sanità pubblica delle medesime UU.SS.SS.LL..
2. 
Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione i trasporti di infermi effettuati con mezzi che non richiedano per tale scopo allestimenti specifici.
Art. 3. 
(Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. 
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, il privato o il legale rappresentante dell'Ente, Organizzazione od Associazione di volontariato richiedente presenta al Presidente della Giunta Regionale e, per esso, all'Assessore alla Sanità, apposita domanda in carta legale, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio, e/o sede, codice fiscale, denominazione dell'organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative.
2. 
Il soggetto che chieda l'autorizzazione al trasporto specifica nella domanda se intende esercitare, oltre al trasporto ordinario, anche l'attività di soccorso di malati e feriti, al fine di ottenere una esplicita estensione dell'autorizzazione.
3. 
La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) 
per i soggetti richiedenti, diversi dalle persone fisiche, atto costitutivo e statuto che, qualora si tratti di associazione di volontariato, è conforme alla normativa statale e regionale sul volontariato;
b) 
regolamento per lo svolgimento delle attività;
c) 
planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede;
d) 
elenco delle autoambulanze con l'indicazione del tipo e del numero di targa e con la descrizione delle caratteristiche tecniche che dovranno essere conformi a quelle stabilite dal Ministero dei Trasporti per l'allestimento di autoveicoli ad ambulanza e copia delle relative carte di circolazione;
e) 
elenco delle eliambulanze, con indicazione del tipo e del numero di immatricolazione e descrizione delle caratteristiche tecniche;
f) 
copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo di possesso dei mezzi di cui alle lett. d) ed e);
g) 
elenco delle attrezzature e dei materiali sanitari in dotazione a ciascun mezzo di trasporto e di quelli presenti nelle sedi;
h) 
indicazione del nominativo e degli altri elementi di riconoscimento del direttore sanitario o del medico responsabile del servizio e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
i) 
certificato di iscrizione all'Ordine dei medici del sanitario, di cui alla lett. h) e di altri eventuali medici corresponsabili del servizio;
l) 
elenco del personale a rapporto d'impiego o prestazione d'opera e di quello volontario, con indicazione delle relative mansioni;
m) 
copia dell'attestato di frequenza a corso di addestramento organizzato in conformità a programmi regionali e autorizzato dalla Regione e di superamento dell'esame finale alla presenza dei docenti del corso e di un rappresentante della Regione stessa, conseguito dal personale addetto all'assistenza;
n) 
attestazione che il personale addetto alla conduzione del mezzo di trasporto è in possesso della patente di guida;
o) 
attestazione che su ogni mezzo adibito al trasporto di pronto soccorso sarà garantita sempre la presenza di due unità di personale addetto all'assistenza delle quali almeno una unità in possesso dei requisiti di cui alla lett. m);
p) 
indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto ed eventualmente di quelle secondarie, con l'indicazione del relativo ambito territoriale per lo svolgimento delle attività;
q) 
preciso orario di attività dei singoli mezzi di trasporto, con la presenza del rispettivo personale;
r) 
documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;
s) 
qualora il soggetto richiedente sia una associazione di volontariato, dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato, rilasciata da ciascun addetto volontario e controfirmata dal responsabile dell'associazione;
t) 
copia delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da:
1) 
responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione dei mezzi di trasporto, sia allo svolgimento delle attività di soccorso;
2) 
infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.
Art. 4. 
(Modifiche dell'autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. 
La sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, così come le modifiche dello statuto e del regolamento degli Enti autorizzati, sono preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, sentita la U.S.S.L. competente.
Art. 5. 
(Requisiti tecnici, attrezzature e materiali sanitari dei mezzi di trasporto e soccorso)
1. 
Per quanto riguarda i requisiti tecnici dei mezzi di trasporto e soccorso di infermi o di feriti, i privati, gli Enti, le Organizzazioni o le Associazioni di volontariato si attengono alle vigenti normative statali in materia.
2. 
Con deliberazione della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma due del D.P.R. 27 marzo 1992 , "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" saranno individuate le dotazioni di attrezzature o materiale sanitario occorrenti distintamente per l'attività di trasporto e per il soccorso di malati e feriti.
Art. 6. 
(Tariffe di trasporto)
1. 
La tariffa di trasporto è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità. A tali tariffe si attengono i privati e gli Enti diversi da quelli di cui al successivo comma due.
2. 
Per quanto concerne le Organizzazioni o Associazioni di volontariato, le tariffe al pubblico sono determinate dalla Giunta Regionale, sulla base del principio del rimborso delle spese.
Titolo II. 
Art. 7. 
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)
1. 
I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2 sono tenuti a:
a) 
fornire all'Assessorato regionale alla Sanità e all' U.S.S.L. competente tutte le informazioni richieste;
b) 
trasmettere all' U.S.S.L. competente entro il trentuno marzo di ogni anno una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente, i dati sui mezzi di trasporto in dotazione e sul personale in servizio, con rapporto di prestazione d'opera e su quello volontario, così come ogni ulteriore informazione richiesta;
c) 
comunicare all' U.S.S.L. le variazioni rispetto all'autorizzazione concessa riguardo al personale, alle sedi, ai mezzi di trasporto e alle relative attrezzature;
d) 
comunicare all'U.S.S.L. gli eventuali periodi di interruzione delle attività o la chiusura, specificandone le motivazioni;
e) 
provvedere, regolarmente e a proprie spese, alla generale pulizia ed alla disinfestazione degli ambienti, degli arredi, dei mezzi di trasporto, e alla loro manutenzione. Tali operazioni sono iscritte su apposito registro e controfirmate dal responsabile sanitario;
f) 
attenersi alle disposizioni emanate in materia di misure di prevenzione dell'HIV e di altri agenti patogeni. In particolare, è obbligatoria la disinfezione e la disinfestazione dell'automezzo una volta al mese, per ridurre la carica batterica/parassitaria presente ed ogni qualvolta sia stato trasportato un malato affetto da malattia infettiva in fase contagiosa.
Art. 8. 
(Pubblicità)
1. 
Ogni forma di pubblicità(anche a mezzo targhe) dei soggetti di cui all'art. 2 contiene esclusivamente la denominazione del privato titolare, Ente, Organizzazioni o Associazioni di volontariato, accompagnato dal nome del sanitario responsabile e dall'indicazione della data dell'autorizzazione e dell'eventuale orario dello svolgimento delle attività.
2. 
È consentita l'indicazione sull'automezzo della persona fisica o giuridica che ha donato il mezzo.
3. 
Detta pubblicità è sottoposta a specifica, preventiva autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale, sentita l' U.S.S.L. competente.
Art. 9. 
(Vigilanza)
1. 
L'U.S.S.L. tramite il Servizio di igiene e sanità pubblica, che si avvale della collaborazione delle competenze tecniche degli altri servizi dell'U.S.S.L., esercita funzioni di vigilanza sui soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 e sulla loro attività.
2. 
Di ogni ispezione è tenuta apposita registrazione.
Art. 10. 
(Chiusura temporanea e revoca)
1. 
In caso di violazione della legge, l'U.S.S.L. segnala le irregolarità al Presidente della Giunta Regionale, il quale può ordinare, previa diffida, di ristabilire le condizioni violate, la temporanea sospensione dell'attività, fino a quando le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse.
2. 
In caso di ripetute o gravi violazioni, la Giunta Regionale può disporre la revoca della autorizzazione. La revoca è disposta anche nel caso in cui venga a mancare il titolare dell'autorizzazione per rinuncia, decesso o per estinzione della persona giuridica o per altra causa che ne determini l'impossibilità naturale o legale.
Art. 11. 
(Sanzioni)
1. 
L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da L. due milioni a L. venti milioni.
2. 
L'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 comporta sanzione amministrativa da L. un milione a L. dieci milioni.
3. 
Per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi uno e due, si osservano le norme dettate dall' art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. 
I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni vengono introitati sul capitolo n. 2330 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.
Titolo III. 
Art. 12. 
(Modalità per l'esercizio del trasporto da parte delle UU.SS.SS.LL.)
1. 
Le UU.SS.SS.LL., secondo le indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.), si dotano di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione servita.
2. 
Per le UU.SS.SS.LL. che non possiedono le strutture di cui al comma uno, possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento dei servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 o con la C.R.I..
3. 
Il servizio di trasporto e di soccorso a mezzo di eliambulanze è sperimentalmente realizzato, in attesa della definizione del sistema integrato di soccorso collegato ad un unico numero telefonico, dalla Regione attraverso la stipulazione di apposita convenzione.
Art. 13. 
(Convenzioni)
1. 
Le convenzioni di cui all'art. 12, comma due della legge sono stipulate sulla base delle indicazioni previste dall'art. 5, comma tre del D.P.R. 27 marzo 1992 .
2. 
La stipulazione di convenzione con la C.R.I. è subordinata alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 3, comma tre ed all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 7.
Art. 14. 
(Commissione consultiva regionale composizione e compiti)
1. 
Per il coordinamento delle attività di trasporto e di soccorso nell'ambito regionale e per la predisposizione dei progetti di realizzazione dell'azione programmata, in caso di emergenza sanitaria, è istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità apposita Commissione consultiva composta da:
a) 
tre rappresentanti della Regione Piemonte, designati dalla Giunta Regionale, dei quali uno con funzioni di Presidente;
b) 
un rappresentante per ciascuno degli organismi federativi delle Associazioni di volontariato convenzionate, da loro designato;
c) 
tre rappresentanti delle UU.SS.SS.LL. designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) Sanità.
2. 
È compito della Commissione:
a) 
sovrintendere allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni;
b) 
procedere annualmente alla verifica dei costi, proponendo alla Giunta Regionale l'eventuale aggiornamento delle tariffe;
c) 
attuare gli adempimenti ed esprime i pareri chiesti dalla Giunta stessa.
Titolo IV. 
Art. 15. 
(Norme transitorie)
1. 
I titolari di autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge chiedono una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 3 entro il termine perentorio di novanta giorni da tale data.
2. 
I soggetti di cui al comma uno adeguano i servizi alle disposizioni della legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, pena la revoca delle autorizzazioni.
3. 
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge sono oggetto di ulteriore verifica per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma due, del D.P.R. 27 marzo 1992 .
3 bis. 
I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.
[2]
3 ter. 
Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3 bis, devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.
[3]
3 quater. 
I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge. ".
[4]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 1 dell'art. 110 dalla legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 ha sostituito le parole "USSL" e "UU.SS.SS.LL." con la parola "ASL" negli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992.

[2] Il comma 3 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 26 del 2015.

[3] Il comma 3 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 26 del 2015.

[4] Il comma 3 quater dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 26 del 2015.