Art. 6.
(Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette)
1.
È assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.
2.
I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.
3.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
b)
Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
c)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
d)
Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;
e)
Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
h)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
i)
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
l)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;
n)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
o)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;
p)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.
4.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
[4]
b)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
h)
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
i)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l)
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;
5.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a)
Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;
b)
Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.
(Controllo atti)
1.
La struttura regionale competente per materia esercita il controllo preventivo di legittimità:
a)
sugli atti adottati dai consigli direttivi degli enti di gestione;
b)
sulle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva degli enti su richiesta della stessa giunta.
2.
Sono altresì soggette a controllo di legittimità le deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva dell'ente di gestione quando un quarto dei consiglieri dell'ente ne faccia richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'adozione denunciando i vizi di legittimità riscontrati.
3.
Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmesse alla competente struttura regionale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'adozione e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla trasmissione non sono annullate con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. Qualora la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità prima della scadenza del termine per il controllo, le deliberazioni diventano immediatamente esecutive.
4.
Nel caso di urgenza le deliberazioni soggette a controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5.
Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di controllo sospende l'esecutività degli atti trasmessi fino all'avvenuto esito del controllo che si esercita nei modi descritti al comma 3.
6.
Gli atti adottati dagli enti di gestione delle Aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della Giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.
7.
Ai fini del controllo di cui al comma 6 gli enti di gestione inviano, entro il termine di trenta giorni, gli atti adottati alla struttura regionale competente in materia, ad esclusione di quelli già trasmessi per il controllo di legittimità.
8.
La Giunta regionale, previa diffida della competente struttura regionale, può annullare gli atti contrastanti con le direttive regionali adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.
9.
Le modalità di controllo di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette di interesse o di rilievo provinciale nonché sulla corretta gestione delle risorse assegnate sono demandate alle singole province interessate.
10.
Il controllo di cui ai precedenti commi è attivato a far data dalla prima seduta del Consiglio regionale di cui all' articolo 13 dello Statuto , successiva all'entrata in vigore della presente legge.
(Bilanci degli Enti di gestione)
1.
I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2.
Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 , e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell' articolo 46, comma 1, della medesima legge n. 142/90 ; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.
3.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
4.
Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
5.
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".
6.
La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Oneri per il personale delle aree protette regionali".
7.
La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".
8.
Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5, 6 e 7 è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.
9.
I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 5.
10.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Art. 10.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali)
1.
La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.