Art. 6.
(Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette)
1.
È assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.
2.
I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.
3.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
b)
Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
c)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
d)
Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;
e)
Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
h)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
i)
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
l)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;
n)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
o)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;
p)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.
4.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
[4]
b)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
g)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
h)
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
i)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l)
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;
5.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a)
Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;
b)
Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.
Art. 8.
(Controllo sugli atti)
1.
Il controllo di legittimità sugli atti degli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette è esercitato dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio dell'area stessa interessi più Comuni ricadenti in ambiti di riferimento istituzionale diversi.
2.
Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riservate per legge ai Consigli Direttivi nonchè quelle che i Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria iniziativa, sottoporre al controllo.
3.
Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle materie di cui al
comma 2 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di controllo con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'Ente.
4.
Entro gli stessi termini di cui al comma 3 possono essere altresì sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte esecutive, ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
8.
Ad avvenuta esecutività degli atti deliberativi gli Enti di gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore Parchi naturali della Regione al fine di un corretto esercizio del controllo di gestione e di funzionalità.
9.
Il controllo di gestione e di funzionalità di cui al comma 8 si esercita e si esplicita attraverso il coordinamento da parte della Giunta Regionale delle iniziative e delle attività gestionali degli Enti di gestione delle aree protette.
(Bilanci degli Enti di gestione)
1.
I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2.
Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 , e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell' articolo 46, comma 1, della medesima legge n. 142/90 ; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.
3.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
4.
Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
5.
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".
6.
La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Oneri per il personale delle aree protette regionali".
7.
La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".
8.
Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5, 6 e 7 è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.
9.
I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 5.
10.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Art. 10.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali)
1.
La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.